Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
N. dossier: ASTRA-031.20-9/3/25/7/4
Il progetto non ha alcun impatto negativo su Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna. Si può supporre che la disposizione legislativa adottata (art. 45a LCStr) comporti un lieve miglioramento in termini di inquinamento ambientale e acustico dato che i nuovi requisiti minimi per il traffico transalpino porteranno tendenzialmente a utilizzare veicoli più moderni. Non può essere tuttavia escluso che nei trasporti intercantonali i veicoli non adeguatamente equipaggiati si spostino sulla rete stradale secondaria.
3.3 Ripercussioni sull’economia
Come già si evince dal commento all’articolo della LCStr adottato, le aziende con un parco veicoli più vecchio sono maggiormente colpite economicamente dalle misure proposte. La revisione dell’ordinanza non incide su questo aspetto. Poiché i veicoli utilizzati esclusivamente nei trasporti nazionali sono tendenzialmente più vecchi perché percorrono meno chilometri all’anno, le aziende che operano esclusivamente o principalmente in Svizzera sarebbero maggiormente colpite dalla modifica legislativa proposta. Alcuni sistemi di assistenza più vecchi (p. es. il sistema di avviso di deviazione dalla corsia, il sistema di frenata di emergenza) saranno già obbligatori al momento dell’entrata in vigore della normativa il 1° gennaio 2026. I veicoli che ne sono sprovvisti dovranno essere sostituiti per poter circolare sulle strade di transito dell’area alpina.
Per quanto riguarda nuovi sistemi di assistenza di futura introduzione, il termine di cinque anni previsto dalla legge consente una pianificazione di lungo respiro nel rispetto delle prescrizioni. Salvo alcune eccezioni, nell’UE i veicoli nuovi dovranno essere dotati dei sistemi in questione a partire da date precise se se ne prevede l’utilizzo sui tratti stradali oggetto della prescrizione. La Svizzera applica le stesse norme tecniche dell’UE, per cui i veicoli sono attrezzati anche per il mercato locale. I veicoli sprovvisti di tali sistemi potranno quindi circolare ancora per cinque anni sui tratti in parola prima di dover essere sostituiti con mezzi adeguatamente equipaggiati.
3.4 Ripercussioni sulla società
La disposizione legale approvata ha effetti positivi sulla società. In caso di incidente, gli autoveicoli pesanti, data la loro massa, causano danni maggiori. I moderni sistemi di assistenza sono un elemento importante nella prevenzione degli incidenti. Gli standard minimi proposti per l’equipaggiamento con sistemi di assistenza volti a ridurre gli incidenti contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale con ripercussioni positive per la società. La revisione in oggetto non ha altre conseguenze per la società.
3.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni negative sull’ambiente.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
La presente revisione rientra nei limiti stabiliti dalla Costituzione federale del 18 aprile 199914 della Confederazione Svizzera (art. 82 Cost.) e si fonda sulla legislazione di livello superiore.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli standard minimi disposti per l’equipaggiamento di determinati veicoli con sistemi di assistenza per la riduzione di incidenti sono in linea con le prescrizioni legali internazionali vincolanti per la Svizzera. Non sussistono conflitti con i trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE né vengono creati ostacoli tecnici al commercio.
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA)15 è entrato in vigore il 1° giugno 2002 quale elemento costitutivo del pacchetto di sette accordi bilaterali, i cosiddetti «Bilaterali I». L’MRA
14RS 101
15 RS 0.946.526.81
11/12 ASTRA-D-BF8A3401/141