Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 12 pagine

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N. dossier: ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

testo dell’iniziativa saranno obbligatori fin dalla data prevista di entrata in vigore della normativa. Si prevede quindi che i sistemi introdotti nell’UE dal regolamento (UE) 2019/21448 sulla sicurezza generale (p. es. blind spot assist o sensori angolo cieco, avviso di collisione con pedoni e ciclisti) saranno richiesti da aprile 2029 (2024 + 5 anni).

Si rinuncia alla proposta di estendere ad altri tratti (art. 45a cpv. 4 LCStr) l’obbligo di equipaggiamento con sistemi di assistenza, già universalmente garantito dal regolamento sulla sicurezza generale per i veicoli provenienti dall’Unione europea e dalla Svizzera. Di fatto, anche le prescrizioni nazionali in materia di costruzione ed equipaggiamento rimandano al regolamento sulla sicurezza generale (cfr. OETV 19 e art. 103 cpv. 6 OETV10). In questo contesto, sarebbe difficile giustificare e delimitare oggettivamente un’estensione e comunque non ci sono mai state richieste in tal senso.

1.4 Esenzioni per determinate categorie di veicoli

1.4.1 Situazione iniziale

In virtù dell’articolo 45a capoverso 5, il Consiglio federale può prevedere esenzioni dall’obbligo di equipaggiamento con sistemi di assistenza per determinati veicoli, ovvero quelli che circolano sui tratti in questione per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di manutenzione delle infrastrutture e sicurezza stradale nonché per garantire il trasporto pubblico o per altre ragioni importanti. Peraltro le prescrizioni tecniche sui veicoli prevedono già deroghe all’obbligo di equipaggiamento: quando sono state emanate le norme di omologazione UE e UNECE, sono state effettuate analisi costi-benefici per i sistemi, in base alle quali le varie configurazioni di veicoli e i veicoli trasformati non devono essere dotati di tutti i sistemi di assistenza. Le esenzioni disposte dal Consiglio federale risultano in parte dall’uso previsto dei veicoli e/o possono essere giustificate da considerazioni tecniche.

Il progetto non prevede una deroga ai sensi dell’articolo 45a capoverso 3 LCStr che equivarrebbe a privilegiare i trasporti interni.

1.4.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione

L’articolo 29a capoverso 2 PP-OSStr riporterà l’elenco esaustivo delle eccezioni previste. In linea di massima sarà consentito il transito anche ai veicoli che non dispongono di tutti i sistemi di cui all’articolo 45a LCStr per motivi importanti. Saranno esentati anche alcuni veicoli che secondo le prescrizioni tecniche internazionali elencate nell’allegato 2 OETV non sottostanno all’obbligo di equipaggiamento. Risulta a volte assai difficile desumere le deroghe rilevanti dalle pertinenti norme europee (in particolare il regolamento sulla sicurezza generale e il regolamento quadro (UE) 2018/85811). L’esplicita menzione delle eccezioni all’articolo 29a capoverso 2 PP-OSStr aiuta a fare chiarezza e sostiene l’attività esecutiva. I veicoli elencati nell’ordinanza (autoveicoli adibiti ad abitazione, veicoli blindati, veicoli per trasporti eccezionali, fuoristrada e veicoli con più di tre assi) si evincono dalla normativa internazionale in parola. Gli autocarri e autoarticolati impiegati nell’edilizia, nello specifico quelli utilizzati nella regione alpina, sono quindi in gran parte esentati dall’obbligo di equipaggiamento.

Oltre a motivi tecnici, anche la spesso particolare destinazione d’uso nonché il numero ridotto dei veicoli coinvolti parlano a favore di esenzioni esplicitamente disciplinate.

8 Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/1398, GU L 213 del 16.8.2022, pag. 1.

9 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412).

10 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41).

11 Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1. 7/12 ASTRA-D-BF8A3401/141