Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 12 pagine
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N. dossier: ASTRA-031.20-9/3/25/7/4
Rapporto esplicativo sulla modifica delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale
1 Punti essenziali del progetto Nuovo segnale di indicazione dell’obbligo di equipaggiamento con sistemi di assistenza
1.1 Situazione iniziale
Ai sensi dell’articolo 45a capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale (LCStr), per poter circolare sulle strade di transito della regione alpina secondo l’articolo 2 della legge federale del 17 giugno 19947 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) i veicoli in questione devono essere equipaggiati con i sistemi di assistenza aggiornati entro cinque anni dalla validità dell’obbligo per nuove omologazioni (approvazioni del tipo). A tale scopo occorre informare in maniera esaustiva le cerchie nazionali e internazionali interessate, in particolare le associazioni di trasportatori. Inoltre i tratti in questione dovranno essere segnalati chiaramente e con sufficiente anticipo in modo che i veicoli non dotati dei sistemi richiesti possano scegliere un percorso alternativo senza perdite di tempo.
L’articolo 45a LCStr dispone quanto segue:
Art. 45a Requisiti per gli autoveicoli pesanti sulle strade di transito nella regione alpina
1Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sulle strade di transito nella regione alpina di cui all’articolo 2 della legge federale del 17 giugno 1994 concernente il transito stradale nella regione alpina soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza obbligatori per il rilascio dell’approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame dello stesso.
2Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio la prima volta per il rilascio dell’approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema non era obbligatorio al momento dell’approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza un sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.
3Per i trasporti transalpini non transfrontalieri particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale o del Cantone del Vallese, nonché per le relative corse con veicoli vuoti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.
4Per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, il Consiglio federale può estendere ad altre tratte l’obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.
5Per determinati veicoli di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.
I sistemi prescritti per i veicoli in questione si evincono dalla legge già approvata dal Parlamento per cui non sono necessarie ulteriori norme a livello di ordinanza. L’articolo 45a capoversi 3-5 LCStr concede tuttavia al Consiglio federale la competenza per disciplinare scadenze, tratti interessati ed eccezioni. L’Esecutivo rinuncia a emanare disposizioni ai sensi dei capoversi 3 (un termine più lungo per trasporti nazionali) e 4 (estensione ad altri tratti) disponendo invece deroghe ai sensi del capoverso 5 (eccezioni per determinati veicoli) (motivazione: v. pt. 1.4.2 e 1.4.3).
1.2 La nuova normativa proposta e relativa motivazione
L’articolo 45a LCStr costituisce un implicito divieto di transito per i mezzi pesanti non adeguatamente equipaggiati, sancito nella legge. Per ragioni pratiche ed economiche il retrofitting non è un'opzione praticabile. Facendo riferimento all’omologazione e al primo esame, la disposizione definisce quali veicoli debbano essere muniti da quando di quali sistemi di assistenza. Il rimando all’articolo 2 LTS, invece, permette di individuare i tratti cui si applica l’obbligo di equipaggiamento (San Bernardino: tratto Thusis–
6 RS 741.01
7 RS 725.14
5/12 ASTRA-D-BF8A3401/141