Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 12 pagine

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N. dossier: ASTRA-031.20-9/3/25/7/4

Se il numero di assi è evidente e, per fare un esempio, il peso si ricava dalla licenza di circolazione, le caratteristiche di un fuoristrada sono meno evidenti. Su richiesta dei proprietari di veicoli che necessitano di questa deroga, l’autorità di immatricolazione può riportare tale qualifica nella licenza di circolazione.

Sono previste esenzioni per le seguenti categorie: veicoli della polizia, dei pompieri, del soccorso sanitario e della dogana, della protezione civile, dell’esercito, veicoli d’epoca (di oltre 30 anni), carri attrezzi nonché mezzi adibiti alla manutenzione dei tratti in questione (perlopiù veicoli da lavoro).

1.4.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Il numero ridotto di veicoli coinvolti e l’uso specifico a cui sono adibiti giustificano le esenzioni. Sussiste un interesse pubblico preponderante ad autorizzare la circolazione dei veicoli summenzionati sulle strade di transito anche senza sistemi di assistenza.

In considerazione dei risultati della consultazione sull’articolo 45a capoverso 3 LCStr nel quadro della revisione della legge (una chiara maggioranza si era espressa contro un termine più lungo) e del conflitto con l’Accordo sui trasporti terrestri12 nonché per motivi di sicurezza stradale, si è rinunciato a prevedere eccezioni per i trasporti nazionali e relative proroghe. Tali provvedimenti avrebbero posticipato i termini per tutte le imprese svizzere in grado di provare che effettuano trasporti da o verso un’azienda di particolare rilevanza per l’economia della Svizzera meridionale e del Cantone del Vallese. Ulteriori riflessioni (v. pt. 4.2) hanno indotto a rinunciare a esenzioni che avrebbero privilegiato i trasporti nazionali.

1.5 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Gli standard minimi per l’equipaggiamento di determinati veicoli con sistemi di assistenza per la riduzione di incidenti (art. 45a cpv. 1 LCStr) sono già approvati a livello legislativo. Limitazioni e regolamentazioni della circolazione legate alla sicurezza stradale ed eccezioni segnalate di conseguenza non sono rare nella legislazione europea e in quella di Paesi limitrofi. Spesso si tratta di restrizioni limitate nel tempo o legate al peso o ai livelli di emissione dei veicoli. La galleria del Monte Bianco, per esempio, non è percorribile con mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose di classe ambientale Euro 4 e inferiori. Lo scopo è vietare il transito ai veicoli più vecchi dotati di attrezzature di sicurezza minime.

1.6 Attuazione

I segnali proposti nel presente progetto costituiscono l’attuazione del divieto di circolazione sugli assi di transito transalpini sancito nella legge per determinati veicoli. Le autorità di controllo hanno il compito di verificare il rispetto di tale divieto. Secondo l’articolo 106 capoverso 2 LCStr l’attuazione del diritto stradale è di competenza dei Cantoni, che adottano le misure necessarie e designano le autorità cantonali competenti. Le disposizioni possono essere attuate con le strutture federali e cantonali esistenti.

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 OCCS il controllo della circolazione sulle strade pubbliche spetta alle autorità di polizia competenti in base al diritto cantonale. L’articolo 106 capoverso 1 LCStr consente al Consiglio federale di delegare l’esecuzione della LCStr ad autorità federali diverse dall’USTRA. Alcuni dei controlli elencati all’articolo 4 capoverso 2 OCCS possono essere svolti dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). L’elenco vigente è integrato da una nuova lettera, che rimanda ai sistemi di assistenza secondo l’articolo 45a LCStr (v. pt. 2.2). Poiché i centri di controllo traffico pesante non si trovano sul confine di Stato, si dovrebbe garantire sin dal passaggio della frontiera che i tratti interessati siano percorsi soltanto da veicoli equipaggiati secondo le disposizioni vigenti.

Le verifiche potranno essere effettuate nei centri di controllo traffico pesante della Confederazione e nel quadro dei controlli ordinari dei mezzi pesanti. In questo contesto le autorità preposte possono verificare anche il rispetto dei requisiti minimi in materia di sistemi di assistenza dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e persone. Onde garantire l’efficienza attuativa saranno realizzati controlli a campione, per cui tutti gli autisti interessati potranno essere controllati.

12 RS 0.740.72

8/12 ASTRA-D-BF8A3401/141