Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine
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compito di verificare la legittimità della deduzione fiscale di un riscatto spetterà dunque alle autorità fiscali cantonali, il che comporterà un aumento del loro onere amministrativo.
Art. 8 cpv. 2
Dato che l’obbligo di attestare i contributi versati sancito dal vigente articolo 8 OPP 3 include anche i riscatti nel pilastro 3a, la disposizione non necessita di alcuna modifica e viene ripresa invariata nel capoverso 1.
Nel nuovo capoverso 2 è però aggiunta una precisazione concernente la disposizione del capoverso 1: l’attestazione relativa a un riscatto dovrà contenere anche i dati sui quali si è basata la richiesta conformemente al nuovo articolo 7b capoverso 1 lettere a–c. L’istituto dovrà pertanto indicare nell’attestazione l’importo e la data del versamento a titolo di riscatto, l’importo della/e lacuna/e contributiva/e compensata/e con il riscatto e l’importo dei contributi ordinari già versati negli anni in questione, quale prova dell’adempimento delle condizioni di ammissibilità. Questa disposizione serve a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei riscatti fiscalmente agevolati nel pilastro 3a. L’attestazione rilasciata all’intestatario della previdenza conterrà le informazioni di cui questi necessita per poter decidere in merito a futuri riscatti o per dimostrare l’adempimento delle condizioni di diritto al riscatto. D’altro canto, consentirà alle autorità fiscali cantonali di verificare la legittimità della deduzione fiscale di un riscatto dichiarato dall’intestatario. Confrontando questi dati con quelli di periodi fiscali precedenti le autorità fiscali avranno in particolare la possibilità di verificare se, nell’anno di contribuzione per il quale intende effettuare un riscatto, l’intestatario della previdenza fosse legittimato al versamento dei contributi ordinari e se la lacuna contributiva fatta valere sia stata calcolata correttamente. Grazie all’aggiunta del capoverso 2 l’attestazione di cui all’articolo 8 OPP 3 diventerà un’ampia e preziosa fonte di informazioni nell’ambito della riscossione delle imposte. Per verificare se i contributi al pilastro 3a attestati possano effettivamente essere dedotti dalle imposte, le autorità fiscali cantonali dovranno però continuare a basarsi sulle prescrizioni giuridiche, il che, nonostante l’ampliamento dell’attestazione, comporta un elevato onere amministrativo e può rendere molto difficoltosa la verifica (p. es. in caso di cambiamento di Cantone).
Sezione 2a: Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali.
Le nuove disposizioni degli articoli 8a e 8b rendono necessaria l’aggiunta di una nuova unità di partizione. Le due nuove disposizioni vengono riunite in una sezione separata, il cui titolo, «Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali», corrisponde al loro contenuto.