Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine
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contributo ordinario e creando in questo modo una lacuna compensabile entro un nuovo termine di dieci anni. Di conseguenza, la disposizione permette anche di evitare che nell’anno in cui si effettua un riscatto venga a crearsi una lacuna contributiva. Retrospettivamente, dunque, negli anni di riscatto non potranno sorgere lacune contributive.
Per il resto, un riscatto potrà essere effettuato annualmente e sarà quindi ammesso in qualsiasi anno di contribuzione in cui l’intestatario della previdenza adempirà le condizioni di diritto e, in particolare, sarà legittimato a versare i contributi e avrà un potenziale di riscatto secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera a. Ciò si evince già dal senso e dallo scopo della disposizione di ordinanza, che sul piano temporale si basa su un periodo di riscatto retroattivo di al massimo dieci anni.
Cpv. 2
Il presente capoverso stabilisce l’ammontare massimo del versamento per ogni anno di riscatto. L’importo massimo in termini assoluti viene fissato all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il riscatto potrà pertanto ammontare al massimo all’importo della «piccola deduzione» secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3 (2023: fr. 7056). Farà stato il valore vigente nell’anno del riscatto. La limitazione all’importo della «piccola deduzione» varrà anche per i titolari della previdenza che non dispongono di un 2° pilastro.
Ovviamente, la condizione per un riscatto pari alla «piccola deduzione» è che l’intestatario della previdenza abbia un potenziale di riscatto corrispondente. Il versamento non potrà in alcun caso superare il potenziale di riscatto, che corrisponde alla somma delle lacune contributive retroattivamente compensabili degli ultimi dieci anni. Dato che di anno in anno sia i contributi versati dall’intestatario della previdenza che l’importo massimo dei contributi ammessi nel suo caso possono variare, per il calcolo del potenziale di riscatto ci si dovrà basare sulla singola lacuna contributiva annua (= lacuna contributiva di un determinato anno). Questa risulta dalla differenza tra l’importo del contributo massimo ammesso nell’anno in questione per l’intestatario della previdenza e l’importo che questi ha effettivamente versato nel medesimo anno. Il potenziale di riscatto corrisponde alla somma delle singole lacune contributive annue sorte nel periodo di riscatto retroattivamente ammissibile. Le singole lacune contributive annue non verranno maggiorate di interessi.
Cpv. 3
Questa disposizione stabilisce che si può effettuare un unico riscatto per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno. Questo significa che una singola lacuna non potrà essere