Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

interessate, vale a dire all’intestatario della previdenza e al suo istituto della previdenza individuale vincolata. L’assicurato dovrà pertanto presentare preventivamente una richiesta di riscatto all’istituto, fornendo determinati dati necessari per la determinazione delle lacune contributive da compensare e per la valutazione della legittimità del riscatto richiesto. La richiesta, debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere effettuata per iscritto, se possibile utilizzando direttamente un apposito modulo messo a disposizione dall’istituto o un modulo standard del settore5. Prima di accettare il riscatto, l’istituto di previdenza dovrà verificare i dati forniti dal richiedente e chiedergli ulteriori informazioni, se vi sono dubbi sulla legittimità del riscatto. Se il riscatto verrà effettuato, l’istituto di previdenza indicherà poi questi dati nell’attestazione che fornirà all’intestatario della previdenza a titolo di giustificativo dell’avvenuto versamento di un contributo fiscalmente deducibile. L’intestatario della previdenza disporrà così anche dei dati di cui necessiterà in seguito per valutare il proprio potenziale di riscatto residuo e presentare correttamente un’eventuale successiva richiesta di riscatto. Dal canto loro, gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno gestire questi dati e informazioni nei propri documenti e, in caso di partenza dell’intestatario della previdenza, trasmetterli al nuovo istituto.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 7 cpv. 1

L’adeguamento dell’articolo 7 capoverso 1 è di natura puramente redazionale e non comporta alcuna modifica giuridico-materiale della disposizione. La disposizione vigente è riformulata precisando che i salariati e gli indipendenti possono versare contributi a forme riconosciute di previdenza. Nel suo tenore attuale, infatti, non lo esprime esplicitamente, limitandosi a stabilire che i contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere dedotti dal reddito per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 7a Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto (nuovo)

L’articolo 7a stabilisce che in futuro potranno essere versati contributi fiscalmente deducibili al pilastro 3a anche sotto forma di riscatti. Sul piano sistematico, la nuova regolamentazione è legata all’articolo 7, che sancisce la deducibilità dei contributi versati al pilastro 3a.

5 Se i requisiti formali sono rispettati, la richiesta potrà essere ovviamente presentata anche per via elettronica e/o digitale.