Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine
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Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce che il riscatto è un contributo deducibile a forme riconosciute di previdenza ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1 LPP. Rifacendosi alla formulazione dell’articolo 7 capoverso 1 OPP 3, il presente capoverso prevede il diritto al riscatto per i salariati e gli indipendenti. Per la legittimazione ai riscatti valgono pertanto le stesse condizioni di diritto previste per il versamento di contributi secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 (denominati in seguito contributi ordinari): ha diritto di effettuare riscatti chi consegue un reddito soggetto all’AVS in Svizzera e nell’anno del riscatto ha quindi il diritto di versare contributi alla previdenza individuale vincolata. Conformemente allo scopo del riscatto, la condizione per poterlo effettuare sarà che l’avente diritto abbia un determinato potenziale di riscatto. La lettera a stabilisce pertanto che avrà diritto al riscatto chi nei dieci anni civili precedenti l’anno del riscatto non ha versato l’importo massimo dei contributi ammissibile nel suo caso. Soltanto l’avente diritto al versamento dei contributi potrà effettuare riscatti nella propria previdenza individuale vincolata e soltanto a condizione di presentare lacune contributive nel periodo in questione. Le lacune contributive risalenti a più di dieci anni prima non potranno più essere compensate con riscatti. Il termine per il riscatto retroattivo si baserà sui dieci anni civili precedenti l’anno del riscatto, indipendentemente dal fatto che in questi anni sussistesse o meno il diritto al versamento dei contributi. Per il calcolo del termine verranno pertanto considerati anche gli eventuali anni in cui l’intestatario della previdenza non era legittimato a versare contributi al pilastro 3a (cfr. commento alla disposizione transitoria).
La compensazione retroattiva di lacune contributive mediante riscatti sarà ammessa soltanto per gli anni in cui l’intestatario della previdenza adempiva le condizioni per il versamento di contributi al pilastro 3a. Questa condizione è sancita esplicitamente nella lettera b. L’intestatario della previdenza dovrà pertanto essere stato effettivamente legittimato al versamento dei contributi ordinari nell’anno in cui presenta una lacuna che intende compensare retroattivamente con il riscatto. Non ha avrà il diritto alla compensazione retroattiva per eventuali anni in cui non ha potuto versare i contributi ordinari poiché non ha conseguito alcun reddito soggetto all’AVS. Per valutare se l’intestatario della previdenza disponga o meno di un potenziale di riscatto si dovrà dunque considerare separatamente ogni singolo anno di contribuzione. La frase introduttiva del capoverso 1 stabilisce che i contributi sotto forma di riscatto sono ammessi in aggiunta ai contributi ordinari. Il loro versamento andrà quindi effettuato cumulativamente, il che presuppone che nell’anno in cui procede al riscatto (il cosiddetto «anno di riscatto») l’intestatario della previdenza abbia versato la totalità dei contributi ammessi nel suo caso secondo l’articolo 7 capoverso 1. Il riscatto sarà dunque sussidiario e non può essere effettuato al posto del versamento del contributo ordinario. La lettera c stabilisce esplicitamente questa condizione. Se così non fosse, il termine di dieci anni per il riscatto non avrebbe alcun senso, poiché potrebbe essere prolungato a piacimento versando un riscatto invece del