Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine

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compensata con riscatti ripartiti su più anni. Se per esempio l’intestatario della previdenza desidera compensare una lacuna sorta nel 2025, non lo potrà fare ripartendo il riscatto sugli anni 2026, 2027 e 2028. Dovrà pertanto decidere in quale anno contributivo colmare la lacuna con un unico riscatto (vale a dire o nel 2026 o nel 2027 o nel 2028, oppure anche in un anno successivo entro il termine di dieci anni). Questo vale anche se la lacuna contributiva annua in questione non può essere compensata interamente con il riscatto. Con questa disposizione si vuole, da un lato, ostacolare ottimizzazioni fiscali indesiderate, evitando che i titolari della previdenza possano «accumulare» ingenti lacune contributive per poi compensarle con versamenti ripartiti su più anni al fine di beneficiare di un eventuale guadagno per effetto della progressione fiscale. Dall’altro si intende snellire la prassi previdenziale sul piano amministrativo. La possibilità di colmare una singola lacuna contributiva annua ripartendo il riscatto su più anni causerebbe infatti un onere amministrativo considerevole e sproporzionato, anche perché gli istituti dovrebbero adempiere pure i nuovi requisiti amministrativi previsti al fine di garantire l’ammissibilità dei riscatti. Per contro, la disposizione non esclude la possibilità di colmare più lacune contributive annue mediante un unico riscatto.

Cpv. 4

Questa disposizione stabilisce che i riscatti nella previdenza individuale vincolata sono possibili soltanto fino al momento in cui è riscossa una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. L’intestatario della previdenza perderà pertanto il diritto di effettuare riscatti nel pilastro 3a non appena inizierà a riscuotere prestazioni di vecchiaia dopo aver raggiunto l’età minima di 60 anni prevista a tal fine. Chi si avvarrà della possibilità di riscuotere anticipatamente la prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3, beneficiando di vantaggi fiscali in caso di prelievo scaglionato, non dovrà infatti poter continuare allo stesso tempo ad alimentare la sua previdenza individuale vincolata attraverso riscatti fiscalmente agevolati. Con la prima riscossione di prestazioni di vecchiaia della previdenza individuale vincolata l’intestatario della previdenza rinuncerà dunque alla possibilità di continuare a effettuare riscatti nel pilastro 3a. Se per esempio un assicurato sessantaduenne chiuderà uno dei suoi quattro conti del pilastro 3a per riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia, a partire da quel momento non potrà più effettuare riscatti nella previdenza individuale vincolata, nemmeno su uno dei conti rimanenti. Pertanto non potrà per esempio effettuare un riscatto fiscalmente agevolato nel pilastro 3a a novembre o nell’anno di contribuzione successivo, riversandovi l’importo che, data la sua età, ha potuto precedentemente prelevare ad agosto. Il diritto al riscatto si estingue anche quando una polizza assicurativa del pilastro 3a diventa