Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine
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esigibile prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento (il che è ammesso soltanto dopo il compimento del 60° anno d’età ed equivale a un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia secondo l’art. 3 cpv. 1 OPP 3).
Cpv. 5
La norma di rinvio del capoverso 5 stabilisce che le disposizioni dell’articolo 7 capoversi 2 e 3 OPP 3 sono applicabili anche ai contributi deducibili versati a titolo di riscatto. Questo significa tra l’altro che il versamento di contributi al pilastro 3a fino a cinque anni al massimo dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento sarà ammesso anche a titolo di riscatto, a condizione che l’intestatario della previdenza continui a esercitare un’attività lucrativa, disponga del necessario potenziale di riscatto e non abbia già iniziato a riscuotere le sue prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a.
Art. 7b Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto
Lo scopo di questo nuovo articolo è garantire che i riscatti vengano effettuati correttamente già al momento del versamento, in modo da evitare il più possibile complicate procedure di rimborso6. A tal fine, chi desidera effettuare un riscatto dovrà presentare preventivamente una richiesta al suo istituto. Nella richiesta, l’intestatario della previdenza dovrà fornire determinati dati e confermare di adempiere le condizioni giuridiche previste per la legittimazione al riscatto. L’istituto valuta l’ammissibilità della richiesta di riscatto sulla base di questi dati e conferme.
Cpv. 1
L’intestatario della previdenza che intende effettuare un riscatto dovrà presentare una richiesta scritta al suo istituto della previdenza individuale vincolata, fornendo tutti i dati richiesti e firmando l’apposito modulo. Questa prassi corrisponde a quella usuale nel 2° pilastro, in base alla quale gli istituti di previdenza devono esigere una dichiarazione scritta dagli assicurati e procurarsi da loro determinati dati per poter effettuare il calcolo del riscatto7. Idealmente, gli
6 Per quanto riguarda le conseguenze dei versamenti non ammessi si veda la circolare n. 18 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), cifra 9. Le conseguenze di tali procedure di rimborso varranno analogamente per i riscatti non ammessi. In caso di riscatti inammissibili o eccessivi dovuti alla fornitura di informazioni false o incomplete, l’intestatario della previdenza correrà inoltre il rischio di una successiva procedura di recupero d’imposta e/o di una procedura penale fiscale.
7 Gli intestatari della previdenza potranno pertanto presentare la richiesta, come nel 2° pilastro, anche in forma elettronica o digitale, per esempio apponendo una firma elettronica equivalente alla firma autografa.