Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine

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istituti metteranno a disposizione dei loro clienti un modulo di richiesta, per procurarsi in modo standardizzato le informazioni necessarie per il riscatto.

Per la richiesta di accettazione di un riscatto l’intestatario della previdenza dovrà fornire al suo istituto i seguenti dati: l’importo del riscatto che intende effettuare (lett. a); l’anno o gli anni per cui intende compensare una o più lacune contributive e gli importi da compensare con il riscatto (lett. b). L’intestatario della previdenza potrà per esempio richiedere al suo istituto di accettare un riscatto di 5500 franchi per compensare una lacuna contributiva di 3000 franchi dell’anno precedente e una di 2500 franchi sorta due anni prima. Dovrà inoltre comunicare al suo istituto se nei due anni in cui presenta lacune contributive ha già versato contributi ordinari alla previdenza individuale vincolata e, in caso affermativo, di quale importo (cfr. lett. c).

Cpv. 2

Nel modulo di richiesta l’intestatario della previdenza dovrà confermare per iscritto di aver versato la totalità del contributo ordinario nell’anno di contribuzione corrente (lett. a). In questo modo sarà garantita la sussidiarietà del riscatto secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera c. I riscatti potranno infatti essere effettuati soltanto «in aggiunta ai contributi di cui all’articolo 7 capoverso 1». L’intestatario della previdenza dovrà inoltre confermare di non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive (lett. b; in proposito cfr. art. 7a cpv. 3). Infine, se ha compiuto i 60 anni, dovrà confermare di non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3 (lett. c). Questa conferma è necessaria per garantire che venga rispettata la limitazione del riscatto prevista all’articolo 7a capoverso 4.

Cpv. 3

In base a questa disposizione spetterà all’istituto della previdenza individuale vincolata esaminare la richiesta di accettazione del riscatto e valutarne l’ammissibilità sulla base dei dati forniti dal suo cliente. Se nella richiesta sarà fornita la prova dell’adempimento delle condizioni, l’istituto l’approverà. Altrimenti dovrà respingerla o potrà accettare il versamento soltanto nella misura in cui il riscatto adempie le condizioni. La richiesta andrà respinta, in particolare, se è incompleta e non contiene quindi i dati e/o le conferme di cui l’istituto necessita per poter valutare l’ammissibilità del riscatto. L’istituto della previdenza individuale vincolata non potrà tuttavia sempre valutare definitivamente se i dati forniti dall’intestatario della previdenza siano corretti. In particolare non potrà giudicare se e in che misura siano stati versati contributi ordinari e/o contributi a titolo di riscatto presso altri istituti della previdenza individuale vincolata. Il