Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 8a Indicazione e conservazione dei dati previdenziali

Questo nuovo articolo sancisce esplicitamente l’obbligo di gestione degli atti e conservazione dei dati previdenziali degli istituti della previdenza individuale vincolata.

Cpv. 1

Gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno gestire nei loro documenti i dati e le informazioni rilevanti per la previdenza di cui necessitano per il calcolo dei contributi e della prestazioni. Dato che probabilmente la maggioranza degli istituti lo fa già, la disposizione si limita sostanzialmente a codificare la prassi amministrativa vigente.

Per quanto riguarda l’introduzione della nuova possibilità di riscatto, la disposizione elenca a titolo di esempio alcuni dati la cui conservazione è indispensabile per poter verificare e ricostruire anche in un secondo tempo se i riscatti siano stati effettuati legittimamente. Come si evince dalle lettere a e b, nei loro documenti gli istituti della previdenza individuale vincolata dovranno tenere continuamente traccia dei contributi ordinari annui e dei successivi riscatti, distinguendoli chiaramente e indicandone l’importo e la data della ricezione del pagamento. Sia i contributi ordinari che i riscatti devono essere identificabili in quanto tali, per poter essere valutati indipendentemente gli uni dagli altri, per esempio per verificare il rispetto dei limiti massimi di contribuzione o per determinare le singole lacune contributive. Oltre all’importo del riscatto l’istituto dovrà indicare nei suoi documenti anche la/e lacuna/e contributiva/e compensata/e con un determinato riscatto. Soltanto in questo modo è infatti possibile ricostruire in un secondo tempo se per questa/e lacuna/e contributiva/e sia escluso un (ulteriore) riscatto (cfr. commento all’art. 7a cpv. 3). Il riscatto sarà inoltre escluso se l’intestatario della previdenza avrà già riscosso una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. L’istituto dovrà indicare nei suoi documenti tale riscossione, che nel caso della previdenza vincolata presso una fondazione bancaria comporta automaticamente lo scioglimento del rapporto di previdenza e quindi la liquidazione del conto in questione (lett. c; riguardo all’obbligo di conservare i documenti cfr. il commento al cpv. 2 sotto).

Cpv. 2

Gli istituti della previdenza individuale vincolata saranno tenuti a conservare i documenti relativi al rapporto di previdenza (incluse le informazioni, i giustificativi e altri dati rilevanti per la previdenza in essi contenuti) per un periodo di dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza. Durante questo periodo, l’accesso ai documenti relativi a un rapporto di previdenza sarà così garantito, in caso di necessità, anche dopo lo scioglimento di quest’ultimo.