Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine

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Art. 8b Comunicazione dei dati previdenziali

L’articolo 3a capoverso 1 lettera b OPP 3 prevede la possibilità di trasferire il capitale della previdenza individuale vincolata a un’altra forma riconosciuta di previdenza. Questo comporta lo scioglimento del relativo rapporto di previdenza. Con la disposizione del nuovo articolo 8b si intende garantire che in questo caso non vada persa nessuna delle informazioni necessarie per la valutazione di future richieste di riscatto. Al momento del trasferimento del capitale, l’istituto trasferente dovrà pertanto comunicare al nuovo istituto i dati necessari a tal fine, vale a dire, innanzitutto, i contributi ordinari versatigli dall’intestatario della previdenza nei dieci anni precedenti l’anno di contribuzione corrente, in cui avviene il cambiamento d’istituto (cfr. lett. a). Questa informazione è necessaria per la determinazione di eventuali lacune contributive annue. L’istituto trasferente dovrà inoltre comunicare al nuovo istituto tutti i riscatti effettuati dall’intestatario della previdenza negli ultimi dieci anni, indicando quali lacune contributive annue sono state compensate con i riscatti in questione (cfr. lett. b). I dati comunicati al nuovo istituto dovranno in seguito essere gestiti da quest’ultimo conformemente all’articolo 8a capoverso 1 lettere a e b.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Cpv. 1

Il capoverso 1 della disposizione transitoria stabilisce che potranno essere compensate con riscatti soltanto le lacune contributive sorte dopo l’entrata in vigore della modifica di ordinanza. Le lacune contributive sorte prima dell’introduzione della nuova possibilità di riscatto non potranno pertanto più essere compensate. Se la modifica di ordinanza entrerà in vigore all’inizio del 2025, le lacune contributive sorte in quell’anno saranno le prime a poter essere compensate. Un riscatto secondo l’articolo 7a capoverso 1 sarà quindi ammesso per la prima volta nel 2026. A titolo di esempio, un intestatario della previdenza che ha versato contributi al pilastro 3a per l’ultima volta nel 2020 potrà compensare per la prima volta nel 2026 un’eventuale lacuna sorta nel 2025. Non potrà invece compensare le lacune contributive risalenti agli anni 2021–2024.

3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Secondo una stima approssimativa dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il progetto comporterà una diminuzione del gettito dell’imposta federale diretta compreso tra 100 e 150 milioni di franchi all’anno (in base alle cifre della statistica dell’imposta federale diretta del 2019, estrapolate per l’anno 2023). In virtù della ripartizione dell’imposta federale diretta, i Cantoni si faranno carico del 21,2 per cento delle minori entrate e la Confederazione