Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/22: Modifica dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) per l’attuazione della mozione Ettlin 19.3702 «Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a» · 13 pagine
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1 Introduzione
1.1. Situazione iniziale
La previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è uno dei tre pilastri del sistema di sicurezza sociale svizzero e in quanto tale permette la costituzione di una previdenza individuale fiscalmente agevolata (art. 111 cpv. 1 e 4 della Costituzione federale). Le persone che conseguono in Svizzera un reddito lavorativo o un reddito sostitutivo soggetto all’AVS possono così migliorare la loro previdenza mediante il versamento di contributi deducibili dalle imposte. Nell’ambito dell’attuazione del pilastro 3a al Consiglio federale è stata attribuita la competenza di determinare le forme di previdenza riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi (art. 82 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP], nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022; dal 1° gennaio 2023 le forme di previdenza riconosciute sono inoltre esplicitamente elencate nel cpv. 1 del medesimo articolo) Emanando l’ordinanza del 13 novembre 19852 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) il Consiglio federale ha esercitato questa sua competenza. Sono considerate forme di previdenza riconosciute la previdenza individuale vincolata presso un istituto d’assicurazione e quella presso una fondazione bancaria. In queste forme previdenziali, le persone che conseguono un reddito lavorativo o un reddito sostitutivo soggetto all’AVS possono versare annualmente un contributo, fino a un importo massimo stabilito dal Consiglio federale, che possono interamente dedurre dalle imposte sul reddito.
La mozione 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a3, depositata il 19 giugno 2019 dal consigliere agli Stati Ettlin, incarica il Consiglio federale di introdurre le disposizioni necessarie affinché i titolari di conti o polizze del pilastro 3a che in anni precedenti non sono riusciti a versare il contributo massimo alla previdenza individuale vincolata abbiano la possibilità di compensare queste lacune tramite un riscatto (il cosiddetto «riscatto 3a») e di dedurre integralmente il versamento effettuato dal reddito imponibile nell’anno del riscatto. Nell’anno
1 RS 831.20
2 RS 831.461.3
3 19.3702 | Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a | Oggetto | Il Parlamento svizzero. Il 2 giugno 2020 il Consiglio nazionale ha accolto e trasmesso al Consiglio federale la mozione con 117 voti contro 70 e 1 astensione, dopo che il Consiglio degli Stati l’aveva accolta il 12 settembre 2019 con 20 voti contro 13 e 1 astensione.