Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 57 pagine

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capacità attitudinale, resistenza allo stress e salute (cfr. art. 179t lett. b). Questo serve alla prevenzione di infortuni, lesioni e pregiudizi alla salute nell’esercito legati alla formazione, all’impiego e all’attività professionale (cfr. art. 179t lett. d). In particolare il sistema ISport può anche aiutare a sensibilizzare a questa tematica le persone interessate e motivarle a raggiungere l’obiettivo.

4.5 Legge sulle telecomunicazioni

Art. 47 cpv. 4

Con l’aggiornamento e il completamento dell’articolo 80 capoverso 1 lettera d e dell’articolo 81 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 LM, si può abrogare l’articolo 47 capoverso 4 LTC.

4.6 Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 1a cpv. 1bis

Conformemente all’aggiunta nell’articolo 30 LM, occorre precisare che le reclute hanno diritto a un’indennità per perdita di guadagno anche quando sussiste un’interruzione (ad es. giorni festivi) di al massimo sei settimane.

4.7 Ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito

Le disposizioni dell’OAE-AF ancora necessarie devono essere inserite integralmente nella LM. Altre disposizioni dell’OAE-AF, di natura principalmente esecutoria, sono integrate nella relativa ordinanza d’esecuzione. Pertanto nella LM i contenuti corrispondenti dell’OAE-AF sono rilevabili in modo più semplice sotto il profilo sistematico. Gli elementi essenziali del sostentamento dei militari e le disposizioni riguardanti la contabilità dell’esercito sono riunite a livello centrale in modo da semplificare la visione globale. Non vi è una sovrapposizione con le competenze dell’Assemblea federale, poiché quest’ultima è l’autorità normativa. Con la ripresa nella revisione della LM dei contenuti ancora necessari, l’OAE-AF può essere abrogata a partire dalla stessa data in cui entrano in vigore la nuova LM e le ordinanze di rango subordinato.

4.8 Organizzazione dell’esercito

Art. 4

Con la regolamentazione proposta dovrà essere possibile attuare in modo più flessibile e a intervalli più brevi i nuovi sviluppi delle strutture dell’esercito e dell’organizzazione di dettaglio nel quadro dell’organizzazione dell’esercito definita dal Parlamento.

In futuro il DDPS dovrà poter decidere in merito al numero e alla designazione di un’Arma, ai servizi ausiliari o alla designazione delle Grandi Unità. In particolare le strutture definite nell’allegato 1 OStrE fino al livello di corpo di truppa (livello della struttura) dovranno poter essere adeguate in maniera più flessibile. Ad esempio per il cambiamento di subordinazione di un comando droni non deve più essere necessaria l’approvazione da parte del Consiglio federale. La stessa cosa vale anche per le modifiche della designazione di un corpo di truppa (ad es. battaglione d’aiuto alla condotta in battaglione di stato maggiore).