Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 12 pagine
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un’equivalenza con le corrispondenti qualifiche professionali svizzere. Nell’ambito dell’assistenza sanitaria la sicurezza dei pazienti, la tutela della salute e la qualità dei servizi devono rimanere prioritarie anche in futuro11. In secondo luogo, i diritti costituzionali dei Cantoni (compresa la loro consultazione), sanciti dall’articolo 54 capoverso 3 e dall’articolo 55 Cost., vanno garantiti in ogni momento. In terzo luogo, non vi deve essere un nesso con l’autorizzazione dei prestatori di servizi nel settore della sicurezza sociale.
Le prime due condizioni sono condivise anche da SO e LU.
BE ritiene che la delega di competenze per la conclusione dell’Accordo sia necessaria e proporzionata.
TG sottolinea che qualsiasi delega di competenze al Consiglio federale nel quadro di accordi settoriali deve tenere conto anche delle competenze dei Cantoni e del fatto che i loro interessi devono essere salvaguardati.
Secondo ZH, la modifica delle leggi speciali menzionate nel disegno di legge (LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA) autorizza il Consiglio federale a concludere futuri trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei settori pertinenti al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo. Queste leggi speciali riflettono il diritto vigente sancito dalla legge sulla formazione professionale (LFPr) e dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Questo approccio è ragionevole e adeguato.
VD invita alla prudenza per quanto riguarda la delega di competenze al Consiglio federale in relazione alle quattro leggi speciali menzionate. Poiché i futuri ARR potranno essere conclusi dal Consiglio federale, si pone la questione della distinzione tra i livelli di qualifica SSS e SUP per chi possiede un tale titolo e intende lavorare all’estero. Questa distinzione è fondamentale soprattutto nelle professioni sanitarie (in particolare per il personale infermieristico). VD sottolinea l’importanza di consultare i Cantoni al momento della stipula di nuovi ARR.
Secondo BZW la Confederazione deve garantire la conclusione di trattati internazionali uniformi per armonizzare i meccanismi formativi svizzeri e facilitare la mobilità dei lavoratori. Tuttavia, le esigenze dei gruppi professionali e delle rispettive associazioni di categoria devono essere prese in considerazione al momento di concludere nuovi trattati internazionali. Per questo motivo BZW chiede con insistenza di essere consultato in merito alla futura conclusione di trattati internazionali e alla definizione di condizioni concernenti l’equivalenza di programmi di formazione e perfezionamento stranieri.
MEBEKO e PsiCo accolgono favorevolmente anche la delega di competenze al Consiglio federale relativa alle leggi federali LPMed, LPPsi, LPSan e LLCA. Questo approccio semplifica le procedure tecniche nonché le norme di delega nella LFPr e nella LPSU. Tuttavia, la delega al Consiglio federale e la possibilità di concludere ARR o allegati all’Accordo non significa che la MEBEKO e la PsiCo non debbano essere consultate durante i colloqui preparatori con partner britannici o altri partner stranieri.
4.2.2 Osservazioni specifiche sulla delega di competenze al Consiglio federale nella legge sulle professioni psicologiche
FSP è favorevole al nuovo articolo 47a LPPsi, che autorizza il Consiglio federale a concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli di formazione e perfezionamento stranieri nel campo d’applicazione di tale legge. La delega di competenze permette di uniformare la procedura e, quindi, di semplificarla e velocizzarla. Per conferire al Consiglio federale la competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali con Paesi diversi dal Regno Unito occorre modificare le quattro leggi speciali in questione (LPPsi, LPMed, LPSan e LLCA). Queste quattro leggi speciali dovranno dunque contenere le stesse norme delle leggi generali LFPr e LPSU, che già autorizzano il Consiglio federale a concludere trattati internazionali nel settore del riconoscimento dei diplomi della formazione professionale e delle scuole universitarie (art. 68 cpv. 2 LFPr e art. 66 cpv. 1 lett. a LPSU). Questo consente di uniformare la procedura, perché oggi la responsabilità di stipulare accordi di questo tipo spetta al Consiglio federale per alcune professioni e al Parlamento per altre.
11 Questa prima condizione, seppur menzionata qui dalla CdC, riguarda piuttosto il contenuto dell’Accordo e non tanto la delega di competenze.