Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 12 pagine
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di adottare misure contro la carenza di giovani leve e di personale qualificato6. Con l’accentuarsi di questo problema anche il carico di lavoro per i veterinari praticanti aumenta, mettendo a rischio la loro salute fisica e mentale. A lungo andare anche l’assistenza sanitaria risentirà di questa carenza di personale qualificato, ormai cronica. Secondo SVS bisogna immediatamente promuovere le giovani leve e reclutare personale qualificato all’estero per continuare a garantire in futuro la consueta qualità e continuità nella cura di esseri umani e animali. Poiché i veterinari britannici sono in genere molto ben preparati e possono contribuire sensibilmente ad alleviare la carenza di specialisti, SVS accoglie con favore gli sforzi del Consiglio federale nel settore del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. L’Accordo crea una base di diritto internazionale che consente ai veterinari svizzeri di accedere al mercato del lavoro e dei servizi britannico. SVS sottolinea tuttavia che il regime di riconoscimento previsto dall’Accordo presenta un elevato grado di astrazione a causa della sua validità generale per tutte le professioni regolamentate. Le particolarità della medicina veterinaria devono quindi essere prese in considerazione attraverso l’aggiunta di un allegato o la conclusione di un ARR specifico. In questo caso SVS chiede di essere coinvolta precocemente nel processo. Bisognerà inoltre richiamare i veterinari britannici al rispetto delle disposizioni amministrative, disciplinari e penali della Confederazione e dei Cantoni e, per quanto concerne l’uso dei medicinali, provvedere ad applicare le stesse regole ai veterinari sia nazionali che stranieri.
Travail.Suisse sostiene l’Accordo perché semplifica e migliora la mobilità dei lavoratori. Il regime di riconoscimento con il Regno Unito deve rimanere in vigore anche dopo il 2024 perché è sensato e adeguato. L’associazione accoglie con favore il fatto che l’autorità competente possa disporre provvedimenti di compensazione se rileva importanti deficit nella formazione. L’ingresso, il soggiorno e l’occupazione devono rimanere soggetti alla legge sugli stranieri e la loro integrazione. Secondo Travail.Suisse, infine, è importante prevenire il rischio di dumping salariale attraverso meccanismi di protezione o monitoraggio nell’ambito dei controlli del mercato del lavoro.
4 Commenti alle singole disposizioni
4.1 Testo dell’Accordo
4.1.1 Corpo del testo Articolo 1.3 Trasparenza
Per BZW l’articolo garantisce la trasparenza. L’associazione opterebbe tuttavia per uno scambio di informazioni quanto più automatizzato possibile e propone una procedura simile a quella del sistema di informazione sul mercato interno (IMI)7 per informare le autorità in caso di revoca di una licenza professionale o di imposizione di sanzioni in relazione all’esercizio di una professione.
Articolo 2.1 Definizioni
GE preferirebbe la definizione più precisa di prova attitudinale contenuta nell’allegato III dell’ALC secondo la LLCA e la Direttiva 2005/38 rispetto alla definizione prevista dall’Accordo con il Regno Unito. Il Cantone propone di completare l’Accordo con la definizione più precisa. Un’altra opzione sarebbe quella di inserirla semplicemente nell’allegato sulla professione di avvocato.
Articolo 2.2 Campo d’applicazione
Per ZG, l’estensione del campo d’applicazione al luogo di formazione rafforza il sistema formativo svizzero, che diventerà più interessante per i cittadini dell’UE.
Secondo BZW bisognerebbe dichiarare esplicitamente che l’Accordo si applica non soltanto ai cittadini degli Stati contraenti, ma anche a quelli dell’UE. In questo modo si garantirebbe che solo le persone con un diploma ottenuto negli Stati UE/EFTA o nel Regno Unito sono ammesse a un corso di perfezionamento professionale. Questa misura è essenziale in Svizzera nel campo della medicina e dell’odontoiatria, in particolare per prevenire l’esercizio illegale della professione da parte di chi non ha qualifiche equivalenti, ma che aggira i requisiti richiesti attraverso titoli di perfezionamento riconosciuti.
6 Cfr. interpellanza 23.3542 presentata da Lars Guggisberg, cofirmatario Lorenz Hess.
7 Cfr. https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm