Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati
per l’esercizio della professione. L’articolo 2.6 sembra indicare che vengono considerati anche altri requisiti, come quello della buona condotta. SG suggerisce di chiarire questo aspetto nel messaggio. Se l’Accordo disciplina anche l’abilitazione all’esercizio della professione (successiva al riconoscimento e basata sulla decisione di riconoscimento delle commissioni), è necessario integrarvi delle disposizioni sulla notifica e sull’assistenza giuridica. Dato che il Regno Unito non ha aderito alla Convenzione europea sulla notifica all’estero di documenti in materia amministrativa, sarà necessario inviare nel Regno Unito attraverso i canali diplomatici le autorizzazioni all’esercizio di una professione o chiedere, attraverso gli stessi canali, l’indicazione di un recapito in Svizzera. Per inviare decisioni formali nel Regno Unito è quindi necessaria una disposizione corrispondente.
Articolo 2.7 Procedura per la presentazione delle domande
CdC propone di riformulare l’articolo 2.7 paragrafo 6, in modo tale da prevedere l’obbligo di fornire informazioni in merito a misure disciplinari o all’applicazione di sanzioni penali o ad altre gravi circostanze che potrebbero influire sull’esercizio della professione regolamentata (almeno nei settori menzionati all’articolo 2.7 paragrafo 6 lettere a e b. SG condivide le osservazioni della CdC e sottolinea che la mancanza di una disposizione simile (anche sul recapito postale) negli accordi bilaterali con l’UE non costituisce un valido argomento. In merito al paragrafo 6 CSD e TR-SP fanno notare che nell’elenco non figurano gli specialisti che si occupano di persone disabili.
Articolo 2.8 Informazioni
AR chiede di indicare nei commenti se l’autorizzazione di cui all’articolo 2.8 paragrafo 2 lettera a si riferisce al riconoscimento di base del titolo professionale o ai requisiti d’ammissione cantonali. Per quanto riguarda la lettera b, CSD e TR-SP osservano che l’appartenenza a un’associazione professionale non è scontata in tutte le professioni.
Secondo queste due associazioni, la questione della responsabilità andrebbe specificata nell’articolo 2.9 (Competenze linguistiche) per determinare chi decide e chi controlla l’elemento della proporzionalità, perché il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede spesso molto tempo.
Articolo 2.12 Accordi settoriali specifici
Secondo ZG questa disposizione consente di adattare l’Accordo ai futuri cambiamenti della prassi.
4.1.2 Allegato sulla professione di avvocato
Se vengono disposti provvedimenti di compensazione, SO ritiene che la Confederazione dovrebbe indicare alle autorità cantonali di vigilanza sugli avvocati come attuare in modo uniforme i requisiti di cui all’articolo A.3 dell’allegato A, in particolare per quanto riguarda il periodo di adattamento, che nella prassi attuale non viene utilizzato (art. A.3 par. 2 lett. c allegato A).
Secondo ZG la sua amministrazione e la sua procedura civile e penale ne risentiranno solo marginalmente.
4.2 Delega al Consiglio federale della competenza di concludere trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali nei campi d’applicazione della legge sulle professioni mediche, della legge sulle professioni sanitarie, della legge sugli avvocati e della legge sulle professioni psicologiche
4.2.1 Commenti generali
I Cantoni accettano di delegare al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali sotto forma di ARR separati o di allegati all’Accordo. Pongono tuttavia una serie di condizioni, che possono essere riassunte come segue: i Cantoni accettano la delega di competenze in caso di equivalenza con le corrispondenti qualifiche professionali svizzere, a condizione che siano salvaguardati i loro diritti costituzionali e che l’Accordo non influisca sull’autorizzazione dei prestatori di servizi nel settore della sicurezza sociale. Quanto alla conclusione di nuovi ARR, VD avverte che nelle professioni sanitarie bisogna essere attenti a differenziare tra i livelli SSS e SUP.
Secondo CdC la delega di competenze al Consiglio federale può essere concessa a tre condizioni. In primo luogo, il riconoscimento delle qualifiche professionali estere dev’essere possibile solo se vi è