Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 12 pagine
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La PsiCo fa notare che in Svizzera la professione di psicoterapeuta è regolamentata, ma nel Regno Unito no. Il riconoscimento delle qualifiche in psicoterapia britanniche è pertanto soggetto alle disposizioni dell’Accordo.
Articolo 2.3 Riconoscimento delle qualifiche professionali
Secondo GE sarebbe utile un chiarimento, perché l’articolo 2.3.3 dell’Accordo potrebbe indurre erroneamente a pensare che chi ha ottenuto accesso alla professione di psicologo attraverso l’equivalenza delle proprie qualifiche professionali (cap. 2 art. 4 LPPsi) abbia automaticamente accesso a una formazione per il conseguimento di un titolo federale di perfezionamento (cap. 3 LPPsi).
Per BZW le qualifiche professionali non devono essere riconosciute automaticamente, ma sottoposte in ogni caso a una valutazione dell’equivalenza8. In sede di valutazione bisogna confrontare la durata, la portata e i contenuti della formazione o del perfezionamento. BZW deduce dall’articolo 2.3 paragrafo 2 che il riconoscimento non conferisce alcun diritto all’esercizio della professione.
Articolo 2.4 Condizioni per il riconoscimento
Per quanto riguarda la comparabilità dei cicli di formazione, VS e CdC presuppongono che, in base all’articolo 2.4.2 in combinato disposto con l’articolo 2.3.1, il riconoscimento può essere rifiutato se i deficit individuati raggiungono una percentuale significativa9 rispetto alla formazione corrispondente nel Paese ospitante. In caso contrario, SG, VS e CdC ritengono che il messaggio andrebbe modificato di conseguenza. Per VD bisogna assolutamente prendere in considerazione l’attuale prassi (per i settori della formazione professionale, della sanità e dell’insegnamento), visto che l’Accordo non contiene una disposizione esplicita sulla validazione degli apprendimenti acquisiti. Se le qualifiche professionali del richiedente differiscono in modo significativo dalle conoscenze o competenze di base richieste per l’esercizio della professione nel Paese ospitante, VD ritiene che le competenze acquisite nel Paese di origine debbano essere valutate, convalidate e accreditate ai fini della formazione richiesta nel Paese ospitante.
Per OptiqueSuisse è necessario specificare che il riconoscimento dell’equivalenza è possibile soltanto per le qualifiche fondate su basi giuridiche vigenti nel Paese ospitante al momento della presentazione della domanda. L’associazione propone quindi di completare l’articolo 2.4 con un nuovo paragrafo: «5. La condizione 4 è adempiuta se le basi giuridiche del titolo professionale per il quale è richiesta la determinazione dell’equivalenza non sono (più) in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della domanda.»
Articolo 2.5 Provvedimenti di compensazione
Secondo ZG la prevista definizione dei provvedimenti di compensazione da parte dell’autorità competente semplifica notevolmente il processo di riconoscimento e ne riduce i costi.
Per BZW non è chiaro se la partecipazione a ulteriori cicli di formazione possa essere combinata con un esame. Come per la Direttiva europea 2005/36/CE, è essenziale colmare le lacune in alcuni sottosettori attraverso un esame finale nella Parte contraente interessata, a seconda della complessità della formazione o del perfezionamento.
MEBEKO e PsiCo accolgono con favore la deviazione dalla direttiva europea, secondo cui il richiedente può di regola scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Nell’Accordo, tuttavia, questa decisione viene presa dall’autorità10, il che ne semplifica il lavoro.
Articolo 2.6 Altre condizioni
Per SG è necessario chiarire se l’Accordo disciplina unicamente il riconoscimento delle qualifiche professionali, ossia l’equivalenza delle qualifiche professionali straniere, o se copre anche gli altri requisiti
8 La Direttiva europea 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e i suoi allegati possono essere utilizzati come guida per la valutazione dell'equivalenza, anche se non sono più aggiornati e andrebbero rivisti. Bisognerebbe inoltre coinvolgere nella valutazione dell’equivalenza le organizzazioni di categoria o le organizzazioni della formazione continua.
9 SG, VS e CdC rimandano all’attuale prassi della CDPE per il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento. Disporre provvedimenti di compensazione ha senso soltanto se la formazione estera copre almeno il 50 per cento dei requisiti minimi della formazione svizzera corrispondente. Se la qualifica estera presenta lacune di oltre il 50 per cento rispetto alla qualifica svizzera corrispondente, non può più essere considerata comparabile e la domanda deve essere respinta.
10 Fatte salve le disposizioni speciali per la professione di avvocato nell’allegato A.