Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/28: Riconoscimento delle qualifiche professionali estere: Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul riconoscimento delle qualifiche professionali e attuazione nella Legge sugli avvocati. Delega di competenza a favore del Consiglio federale per i trattati internazionali nel settore della Legge sulle professioni mediche, della Legge federale sulle professioni sanitarie, della Legge federale sulle professioni psicologiche e della Legge sugli avvocati · 12 pagine

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fessionale, al mercato del lavoro e alle professioni regolamentate nel Regno Unito. Secondo l’organizzazione è saggio delegare al Consiglio federale la competenza di elaborare altri ARR o allegati e ottenere così un trattamento preferenziale per determinate professioni. USAM condivide l’opinione del Centre Patronal e sottolinea che grazie all’Accordo i professionisti e le aziende svizzere possono continuare a svolgere attività regolamentate nel Regno Unito.

Anche FSP apprezza la continuazione del regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra Svizzera e Regno Unito. Si tratta di un sistema ormai collaudato che consente agli psicologi titolari di una qualifica svizzera di continuare a esercitare la loro professione nel Regno Unito. FSP ritiene che le condizioni stabilite nell’Accordo siano adeguate e accoglie con favore la possibilità di semplificare le procedure di riconoscimento stipulando degli ARR.

FPH e PharmaSuisse sono favorevoli al riconoscimento delle professioni regolamentate, purché reciproco. Alla luce della carenza di manodopera qualificata, le farmacie hanno un grande bisogno di collaboratori adeguatamente formati. Tuttavia, i farmacisti che desiderano lavorare in Svizzera devono essere in possesso di un certificato linguistico di livello B2 nella lingua della regione linguistica in cui esercitano la professione, come nel caso dei loro colleghi provenienti dai Paesi dell’UE o dell’AELS. Va inoltre notato che, come per i titolari di un diploma federale, anche per i farmacisti del Regno Unito devono valere gli stessi requisiti per esercitare la professione di propria responsabilità e autorizzare la fatturazione a carico dell’assicurazione malattie4. Poiché le competenze dei farmacisti che lavorano in Svizzera sotto la propria responsabilità sono più ampie di quelle dei farmacisti con qualifiche estere (soprattutto per quanto riguarda la dispensazione di medicinali dell’elenco B+5), anche queste competenze supplementari devono essere acquisite prima di poter fornire i servizi corrispondenti. Questo permette di tenere debitamente conto dell’ampia formazione svizzera dei farmacisti e di prevenire discriminazioni nei loro confronti. Secondo PharmaSuisse, i farmacisti del Regno Unito hanno spesso ricevuto una formazione approfondita nella dispensazione di farmaci soggetti a prescrizione che va oltre la formazione continua in Svizzera. Questo aspetto va riconosciuto e preso in considerazione in sede di perfezionamento professionale.

ISFM è favorevole alla conclusione dell’Accordo e di altri testi corrispondenti nell’ambito della legge sulle professioni mediche. Per queste professioni vorrebbe però essere coinvolto fin dall’inizio in vista della conclusione di altri ARR. Inoltre, il riconoscimento deve essere strettamente limitato ai diplomi e ai titoli di specializzazione previsti dalla legge sulle professioni mediche (LPMed) o dall’ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed) e non può estendersi ad altre qualifiche di diritto privato. Infine, ISFM è contrario al riconoscimento secondo le regole generali per la medicina umana, perché la determinazione dei provvedimenti di compensazione nei singoli casi richiederebbe conoscenze specialistiche per tutti i 45 titoli di specializzazione. Darebbe la precedenza alla negoziazione di un ARR, a cui parteciperebbe in qualità di organizzazione incaricata dei titoli federali specialistici. Propone una revisione periodica dell’Accordo con un elenco delle qualifiche specialistiche. L’allegato V della Direttiva 2005/36 potrebbe fungere da riferimento.

MEBEKO e PsiCo accolgono con favore il proseguimento delle relazioni con il Regno Unito per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere al fine di mantenere e rafforzare il regime del CRA. Il fatto che la nazionalità non sia un criterio significa che l’Accordo si applica anche ai cittadini dell’UE con una laurea conseguita nel Regno Unito o in Svizzera, il che semplifica le procedure. Tuttavia, le due commissioni puntano il dito su alcune qualifiche rilasciate da Paesi terzi, che potrebbero essere riconosciute nel Regno Unito, ma non in Svizzera o negli Stati dell’UE/AELS. Di conseguenza, la MEBEKO mette in guardia dal rischio di discriminazione nei confronti dei titolari di una qualifica medica svizzera, che non verrebbe riconosciuta in questi Paesi terzi. PsiCo accoglie con favore la possibilità di valutare i titoli e, se necessario, di disporre provvedimenti di compensazione. Entrambe le commissioni sostengono che il Comitato misto (art. 3.1) può svolgere un ruolo decisivo in questo contesto occupandosi di domande di riconoscimento specifiche presentate dalle autorità interessate.

SVS fa notare che la carenza di manodopera qualificata peggiora di anno in anno, mentre le richieste di pazienti e clienti aumentano costantemente anche nel campo della medicina veterinaria. D’altronde, il Consiglio federale sarebbe stato sensibilizzato solo di recente, attraverso un’interpellanza, all’urgenza

4 PharmaSuisse aggiunge che in Svizzera è richiesta un’esperienza pratica di almeno un anno prima di poter lavorare sotto la propria responsabilità professionale.

5 Si tratta dell’elenco dei farmaci che i farmacisti sono autorizzati a vendere senza prescrizione medica.