Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Occorre anche verificare che il documento di viaggio corrisponda alla sua copia scansionata caricata sulla piattaforma europea dal richiedente (par. 4). Se emergono dei dubbi in seguito alle verifiche effettuate da terzi incaricati, il consolato ne deve essere informato e ricevere i documenti per ulteriori verifiche (par. 5). Quando il documento di viaggio presentato contiene un supporto di memorizzazione, il consolato o il fornitore esterno di servizi verifica l’autenticità e l’integrità dei dati presenti sul chip, legge il chip e carica sulla piattaforma europea i dati personali pertinenti, limitati ai dati inclusi nel campo di lettura automatica nonché la fotografia, i certificati elettronici e i protocolli di controllo (par. 6).

La Commissione europea è incaricata di disciplinare i dettagli tecnici legati all’autenticazione dei documenti di viaggio e dei rispettivi chip (par. 7). Essa è altresì tenuta a precisare le tecnologie, i metodi e le procedure per accertare l’autenticità dei documenti in un atto di esecuzione. In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, è possibile caricare una nuova copia di quest’ultimo sulla piattaforma europea (par. 8).

Articolo 13 paragrafi 6 e 7quater

In base al paragrafo 6, il rilevamento degli identificatori biometrici compete al personale qualificato e debitamente autorizzato dei consolati o dei fornitori esterni di servizi. I consolati sono responsabili della qualità e del controllo delle impronte digitali e dell’immagine del volto.

Il paragrafo 7quaterrinvia al regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/113424, che prevede in particolare un portale sicuro per i fornitori esterni di servizi (art. 7septies). I fornitori in questione sono così autorizzati a caricare i dati biometrici sulla piattaforma europea per conto dei consolati e delle rappresentanze tramite questo strumento sicuro.

Articolo 14 paragrafi 1 et 2

L’articolo 14 elenca i documenti giustificativi di cui il richiedente il visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale deve disporre. Le formulazioni attuali dei paragrafi 1 e 2 sono state modificate per tenere conto della presentazione dei suddetti documenti sulla piattaforma europea.

Articolo 15 paragrafo 2

La formulazione attuale è stata rivista: i richiedenti sono ora tenuti a dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio. L’obbligo di firmare una dichiarazione particolare viene meno.

24 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.