Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 16 paragrafi 7 e 9
Il paragrafo 7 è stato integrato con l’indicazione della modalità di pagamento da utilizzare, ossia il pagamento elettronico. In linea di massima deve essere utilizzato lo strumento di cui all’articolo 7septiesdel regolamento VIS. Qualora il pagamento per via elettronica non sia possibile, l’importo dovuto può essere versato al consolato o ai terzi incaricati.
Già oggi, il paragrafo 9 impone di rivedere ogni tre anni l’importo degli emolumenti tenendo conto in particolare dell’inflazione e dell’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Quale novità, tale paragrafo rinvia agli articoli 32bise 33 del codice dei visti, i quali riguardano la conferma e la proroga di un visto.
Articolo 18 paragrafi 2-5
Nell’articolo 18 sono stati aggiunti due nuovi paragrafi, mentre il paragrafo 2 è stato abrogato. L’articolo in questione disciplina ormai anche la verifica della ricevibilità delle domande da parte dello Stato competente. Il consolato dello Stato che ha ricevuto la notifica inviata dal sistema accerta se la domanda è di sua competenza: qualora non lo fosse, il consolato deve informarne il richiedente tramite la piattaforma europea.
Se la domanda viene ritirata, tutti i relativi dati sono cancellati dalla piattaforma europea entro 15 giorni e l’emolumento corrisposto è rimborsato.
Il paragrafo 5 disciplina le modalità relative alle domande non presentate tramite la piattaforma europea.
Articolo 19 paragrafo 1bis
Dopo la verifica preliminare compiuta dalla piattaforma europea, il consolato o le autorità centrali devono verificare se il trattamento della domanda è di loro competenza e se la domanda è ricevibile. Tale verifica ha luogo sulla piattaforma europea e non nel sistema nazionale dello Stato in questione.
Articolo 20
L’articolo 20, concernente il timbro indicante la ricevibilità di una domanda, è soppresso.
Articolo 21 paragrafo 3 lettera a e paragrafo 6 lettera a
All’articolo 21, riguardante la verifica delle condizioni d’ingresso, sono state apportate alcune modifiche puramente linguistiche dovute all’introduzione della piattaforma europea.
Articolo 24 paragrafi 1, 2, 2 bis bis, 4 e 5
Nel paragrafo 1 è stato aggiornato il riferimento all’articolo 12 del codice dei visti.
Come in precedenza, il paragrafo 2 rinvia alle condizioni d’ingresso previste nel codice frontiere Schengen, che devono essere rispettate indipendentemente dal rilascio