Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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di un visto per ingressi multipli. D’ora in poi, tale visto potrà essere rilasciato anche con un periodo di validità superiore a quello del documento di viaggio. La restrizione in tal senso attualmente prevista nel paragrafo 2 è stata stralciata.

Il paragrafo 2 bis bis introduce una condizione aggiuntiva per il rilascio di un visto per ingressi multipli di validità compresa tra sei mesi e cinque anni, ossia che la validità dei visti non deve essere limitata dalla durata di validità del documento di viaggio.

Il paragrafo 4 dal canto suo stabilisce quando e come il richiedente viene informato automaticamente del rilascio del visto tramite la piattaforma europea e fa riferimento alla messa a disposizione della decisione conformemente all’articolo 7octiesparagrafi 1 e 2 del regolamento VIS. Il richiedente ha la facoltà di accedere a un account sicuro e anche di scegliere un altro mezzo di comunicazione approvato dallo Stato Schengen competente.

Il paragrafo 5 disciplina la notifica di decisioni in materia di visti nel caso in cui le relative domande non siano state presentate tramite la piattaforma europea.

Articolo 25 paragrafo 6

Il nuovo paragrafo 6 concerne il rilascio di visti con validità territoriale limitata. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.

Articolo 26bisVisti digitali

In base al nuovo articolo 26bis, i visti devono essere rilasciati in formato digitale. I visti digitali sono registrati nel C-VIS e comportano un numero unico di visto. Questa nuova disposizione rinvia al regolamento (CE) n. 1683/9525 modificato congiuntamente alla redazione del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, regolamento che stabilisce le nuove norme in materia di visto digitale. La notifica della modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 ha avuto luogo il 13 novembre 2023 e il suo recepimento è stato approvato dal Consiglio federale l’8 dicembre 2023 (cfr. cap. 3.2.4).

Articolo 27 Compilazione dei campi di dati del visto digitale

Questo articolo, che attualmente disciplina la compilazione del visto adesivo, è stato riveduto. Esso attribuisce alla Commissione europea la facoltà di prevedere regole relative ai campi di dati da compilare per il visto digitale. I relativi dettagli saranno disciplinati in un allegato al regolamento (CE) n. 1683/95. Gli Stati Schengen sono altresì liberi di inserire dei commenti nella zona «annotazioni» del visto conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera n del regolamento VIS.

25 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1370, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 24.