Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato
L’articolo 28 disciplina le modalità di annullamento di un visto adesivo che presenta errori (visto non digitale).
Articolo 32 paragrafo 2
Il paragrafo 2 disciplina le regole di notifica di una decisione di rifiuto, basate sull’articolo 7octiesparagrafo 2 del regolamento VIS. Le decisioni in questione sono accessibili nell’account sicuro del richiedente il visto.
La decisione deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che ha adottato la decisione e in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
Il processo di notifica prevede che la decisione sia considerata notificata al richiedente e conosciuta da quest’ultimo l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro.
La data di notifica presunta è registrata sulla piattaforma europea. Il richiedente è informato di questa notifica presunta per via elettronica.
Le regole attuali in merito alla notifica di una decisione per via ordinaria postale sono tuttora valide per i casi che non rientrano nel campo di applicazione della piattaforma europea. I richiedenti possono domandare una notifica elettronica mediante un altro mezzo appropriato con il consenso dello Stato Schengen interessato.
Gli Stati sono tenuti a fornire indicazioni in merito ai possibili rimedi giuridici. Come già oggi, il paragrafo in questione rinvia all’allegato VI del codice dei visti. La piattaforma europea indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una presa di conoscenza presunta, la piattaforma europea invia al richiedente un messaggio elettronico automatico.
Articolo 32bisConferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio
Questo nuovo articolo è finalizzato a consentire la conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio. Tale conferma può essere richiesta sulla piattaforma europea mediante un modulo semplificato, comunicando vari dati relativi al documento di viaggio (par. 2).
È possibile chiedere una tale conferma in caso di smarrimento o furto di un documento di viaggio. Lo Stato che ha rilasciato il visto deve stabilire le relative condizioni formali applicabili; in tal caso, un’altra autorità di tale Stato può all’occorrenza confermare il visto.
Su richiesta del consolato interessato, il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona. Per la domanda di conferma, da presentare tramite la piattaforma europea, è dovuto un emolumento pari a 20 euro.
Il nuovo documento di viaggio deve essere conforme alle condizioni di cui all’articolo 12. Una consultazione degli altri sistemi d’informazione di cui all’articolo 9bis paragrafo 3 del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2023/1134 ha luogo in tutti i casi. È altresì possibile avviare una procedura di consultazione ai sensi dell’articolo 22 del codice dei visti.