Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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In caso di conferma del visto, tale informazione è registrata nel C-VIS ad opera del consolato o dell’autorità centrale. La decisione è notificata al richiedente tramite la piattaforma europea e il servizio sicuro. Lo stesso vale in caso di decisione negativa e di revoca del visto. Tali decisioni possono essere impugnate. Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto.

Articolo 33 paragrafi 6 e 8

I paragrafi 6 e 8 sono modificati sulla stessa falsariga, prevedendo la possibilità di presentare una domanda di proroga sulla piattaforma europea tramite un modulo semplificato come pure la notifica elettronica delle decisioni di proroga conformemente all’articolo 7octiesdel regolamento VIS.

Articolo 34 paragrafi 5, 6 e 7

In futuro, il vigente paragrafo 5 dell’articolo 34 riguarderà unicamente i visti non rilasciati in formato digitale che devono essere revocati o annullati.

Il paragrafo 6 specifica che, d’ora in poi, la relativa decisione sarà notificata in formato digitale tramite la piattaforma europea. La decisione viene inoltre registrata nel C-VIS conformemente all’articolo 13 del regolamento VIS.

Non appena la decisione è adottata e messa a disposizione sulla piattaforma europea tramite l’account sicuro del titolare del visto, quest’ultimo riceve una notifica elettronica conformemente all’articolo 7octiesdel regolamento VIS modificato dal presente regolamento.

La decisione è considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata quando quest’ultima accede alla decisione sulla piattaforma europea. Per principio si presume che essa vi abbia avuto accesso l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio di notifica. La decisione è ad ogni modo considerata notificata e conosciuta dalla persona interessata otto giorni dopo l’invio del messaggio di notifica. La data della notifica effettiva o presunta della decisione figura sulla piattaforma europea.

Il paragrafo 7 concernente i rimedi giuridici è stato riformulato e semplificato.

Articolo 35 paragrafo 8

Il nuovo paragrafo 8 prevede la possibilità di rilasciare un visto elettronico alle frontiere esterne Schengen. È applicabile l’articolo 7octiesparagrafi 1 e 2 del regolamento VIS.

Articolo 37 paragrafi 2 e 3

Il vigente paragrafo 2 relativo alla sicurezza dei visti adesivi è stato abrogato.

Il paragrafo 3 è stato integrato con la precisazione che, d’ora in poi, i consolati saranno tenuti ad archiviare in formato digitale le domande depositate tramite la piattaforma europea.