Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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Articolo 38 paragrafi 1bise 3quater

Il paragrafo 1bismodificato prevede che, nelle rappresentanze, determinati compiti (in particolare i contatti con i terzi incaricati) siano affidati a personale qualificato espatriato affinché la procedura di rilascio del visto si svolga nel migliore dei modi.

In base al nuovo paragrafo 3quater, gli Stati devono provvedere a una formazione adeguata del personale delle rappresentanze e dei terzi incaricati per quanto riguarda la nuova piattaforma europea. L’agenzia eu-LISA e la Commissione europea sono incaricate di sviluppare strumenti adeguati.

Articolo 40 paragrafo 2 lettera a

Il paragrafo 2 dell’articolo 40, modificato sotto il profilo linguistico, non fa più accenno ai consoli onorari.

Articolo 42

Il ricorso ai consoli onorari previsto attualmente dall’articolo 42 del codice dei visti è stato soppresso: pertanto l’articolo in questione è abrogato.

Articolo 43 paragrafi 4-6

Il paragrafo 4 stabilisce che, d’ora in poi, determinati compiti finora eseguiti unicamente dai consolati potranno essere svolti anche dalle autorità centrali. Le formulazioni sono state inoltre adattate per tenere conto dell’esistenza della piattaforma europea.

Il personale debitamente autorizzato dei fornitori esterni di servizi può accedere alla piattaforma europea tramite il portale specifico di cui all’articolo 7septiesdel regolamento VIS, ma unicamente allo scopo di verificare i dati caricati dal richiedente, caricare gli identificatori biometrici e le copie dei documenti giustificativi nonché usare lo strumento per gli appuntamenti (par. 5).

Il paragrafo 6 prevede nuovi compiti per i terzi incaricati, vale a dire raccogliere dati e identificatori biometrici dei documenti d’identità al fine di utilizzarli nella procedura di visto e caricarli sulla piattaforma europea.

Tra queste nuove mansioni figurano anche la verifica del documento di viaggio confrontandolo con la copia elettronica caricata dal richiedente e, nei casi in cui si applica l’articolo 12 paragrafo 2 del codice dei visti, l’accertamento che il titolare del documento di viaggio corrisponda al richiedente.

Allo stato attuale, i terzi incaricati sono autorizzati a fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, a informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, a raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato, a riscuotere gli emolumenti per i visti, a gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona nonché a ritirare i documenti di viaggio.