Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 44 paragrafi 1 e 1bis
L’articolo 44 concerne la cifratura e il trasferimento sicuro di dati. Nel paragrafo 1, leggermente modificato, è stato soppresso il passaggio relativo al ricorso ai consoli onorari.
Questo articolo non si applica peraltro ai compiti delegati a terzi poiché questi ultimi dispongono di un proprio accesso sicuro alla piattaforma europea (par. 1bis) protetto da un sistema di cifratura diverso da quello di cui al paragrafo 1.
Articolo 47 paragrafo 1 lettera e e paragrafo 3
La lettera e del paragrafo 1, relativa all’obbligo delle autorità centrali e dei consolati di informare il pubblico in merito alle domande di visto, è stata soppressa. D’ora in poi non occorrono più informazioni riguardo al timbro apposto sui visti.
Il nuovo paragrafo 3 prevede che sia la piattaforma europea a fornire al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alla domanda di visto, e in particolare le informazioni di cui all’articolo 7bisdel regolamento VIS modificato dal presente regolamento.
Allegato I
Il modello di modulo nell’allegato I è stato aggiornato.
Allegato III
L’allegato III concernente il formato uniforme e l’uso del timbro indicante la ricevibilità di una domanda di visto è stato abrogato.
Allegato V
L’allegato V è stato modificato con l’aggiunta dei titoli di soggiorno biometrici rilasciati dal Regno Unito a cittadini di Stati terzi. I relativi detentori saranno esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale Schengen.
2.2.2 Articolo 2: Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce lo scopo e le funzionalità del sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) nonché le relative responsabilità. Disciplina inoltre le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l’esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visto C) e le relative decisioni.
Articolo 2bisparagrafi 1, 6 e 7
Nell’articolo 2bisè stato inserito un rinvio alla piattaforma europea. Il paragrafo 1 precisa che, per quanto tecnicamente possibile, tale piattaforma deve utilizzare i componenti hardware e software del sito web del sistema di ingressi e uscite (EES), del sito