Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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web del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dell’applicazione per dispositivi mobili. La tecnologia deve permettere agli Stati che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma europea senza soluzione di continuità non appena lo avranno recepito del tutto.

Il nuovo paragrafo 6 definisce la piattaforma europea e ne elenca i componenti. Tra questi ultimi figurano in particolare uno spazio di memorizzazione temporanea, un servizio di account sicuro, uno strumento di verifica per i richiedenti nonché un sito web pubblico e un’applicazione per dispositivi mobili. I richiedenti avranno a disposizione un servizio di assistenza telefonica, un chatbot e altri strumenti utili. La piattaforma europea includerà inoltre un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato e una copia in sola lettura della banca dati del VIS.

Il paragrafo 7 consente agli Stati che non applicano integralmente l’acquis di Schengen di inserire un link alla procedura di domanda nazionale sul sito Internet della piattaforma europea.

Articolo 4 punti 2, 24 e 25

Al punto 2 dell’articolo 4 è stata introdotta la definizione di visto digitale.

Il punto 24 definisce la copia in sola lettura della banca dati del VIS. Si tratta di un sottoinsieme di dati del C-VIS pertinenti ai fini del presente regolamento e che non contiene dati biometrici.

Il punto 25 definisce il chatbot come un software che simula una conversazione umana attraverso l’interazione per testo o voce. Tale strumento deve fornire risposte ai richiedenti sulla procedura di visto, sui diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei detentori di visti nonché sulle condizioni d’ingresso e le regole in materia di protezione dei dati.

Capo Ibis Piattaforma per la domanda di visto dell’UE (UE VAP)

Articolo 7bisInformazioni disponibili sulla piattaforma UE VAP

Questo nuovo articolo è interamente dedicato alla nuova piattaforma europea.

Il paragrafo 1 precisa che spetta alla Commissione europea e agli Stati membri fornire le informazioni destinate al pubblico previste dal nuovo regolamento.

Il nuovo paragrafo 2 indica che le condizioni d’ingresso del codice frontiere Schengen (art. 6) saranno integrate nella piattaforma europea.

In base al paragrafo 3, spetta all’agenzia eu-LISA pubblicare e aggiornare le informazioni al momento in cui le riceve dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Tali informazioni includono in particolare gli obblighi in materia di visto, gli accordi di esenzione dal visto comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio nonché le informazioni relative ai beneficiari della direttiva 2004/38/CE26, di accordi

26 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.