Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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che prevedono il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE e dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. Vanno pubblicati pure l’ammontare degli emolumenti per i visti nonché le eventuali modifiche di tali importi correlate al codice dei visti (in particolare all’articolo 25bis).

Tra le informazioni da pubblicare figurano inoltre l’elenco dei documenti giustificativi richiesti in base al Paese e i requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio.

Il paragrafo 4 enumera le informazioni che le autorità centrali competenti in materia di visti sono tenute a fornire, vale a dire:

− le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale (art. 6 del codice dei visti);

− gli accordi di rappresentanza (art. 8 del codice dei visti);

− l’uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi (art. 43 del codice dei visti);

− i documenti giustificativi (art. 14 del codice dei visti) e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all’accordo di recesso UE- Regno Unito;

− le esenzioni opzionali dall’obbligo del visto (art. 6 del codice dei visti);

− le esenzioni opzionali dal pagamento degli emolumenti per i visti (art. 16 par. 5 del codice dei visti).

In base al paragrafo 5, i consolati o le autorità centrali sono tenuti a inserire vari elementi sulla piattaforma europea, tra cui i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi nonché i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, in particolare per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti.

Il paragrafo 6 prevede che la piattaforma europea disponga di un chatbot in grado di fornire ai richiedenti il visto risposte sulla procedura di visto, sui relativi diritti e obblighi, sulle condizioni d’ingresso nonché informazioni sui recapiti e in materia di protezione dei dati. La Commissione europea è tenuta a disciplinare le specifiche tecniche di questo chatbot mediante un atto di esecuzione (cfr. art. 45 par. 2 lett. p).

Articolo 7terModulo di domanda

I paragrafi 1 e 2 stabiliscono che, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 9 paragrafo 1terdel codice dei visti, ogni richiedente debba presentare la domanda di visto tramite la piattaforma europea, indicando nell’apposito modulo i dati elencati nell’allegato I del codice dei visti. I suddetti dati sono registrati temporaneamente. Le informazioni pertinenti sono accessibili sulla piattaforma (par. 3).

Il paragrafo 4 stabilisce che la piattaforma europea conterrà anche un servizio di account sicuro, che consentirà al richiedente di conservare i dati forniti in vista di domande successive e di presentare la domanda in varie fasi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i requisiti del servizio di account sicuro (cfr. art. 45 par. 2 lett. i).

Il paragrafo 5 impone al richiedente di inserire i dati in caratteri latini.