Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Il paragrafo 6 prevede che, al momento della presentazione della domanda, la piattaforma europea riprenda l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunga ai dati relativi alla domanda.
In virtù del paragrafo 7, la Commissione europea ha la facoltà di adottare atti delegati concernenti il modulo di domanda semplificato per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio o per la proroga del visto.
Tra le prerogative della Commissione europea figura pure l’adozione di atti di esecuzione concernenti i requisiti relativi al formato dei dati di carattere personale da indicare nel modulo di domanda (art. 45 par. 2 lett. g).
Articolo 7quaterNorme specifiche sull’uso della piattaforma UE VAP
In base al paragrafo 1, i cittadini di Paesi terzi familiari di un cittadino dell’UE al quale si applica la direttiva 2004/38/CE oppure di un cittadino di Paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’UE in virtù di un accordo concluso tra l’UE e i suoi Stati membri, da una parte, e un Paese terzo, dall’altra, possono depositare una domanda di visto anche senza usare la piattaforma di domanda dell’UE, ma presentandosi di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi. Qualora le suddette persone depositino comunque una domanda di visto tramite la piattaforma europea, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o all’accordo in questione (par. 2).
Per i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il paragrafo 3 prevede norme specifiche per quanto riguarda la struttura della piattaforma di domanda dell’UE: tra l’altro non vengono riscossi emolumenti per i visti e i richiedenti sono tenuti a fornire una quantità minore di dati personali. Inoltre, l’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità e semplificato. Quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all’articolo 7octiesil richiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato dal cittadino dell’Unione o da un altro cittadino di Paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o lo raggiunge.
In virtù del paragrafo 4, i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 valgono anche per le domande di proroga del visto o di conferma del visto in un nuovo documento di viaggio.
Il paragrafo 5 prevede che i paragrafi da 1 a 4 siano applicati mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono essi stessi beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante per cui è presentata la domanda di visto.
Articolo 7quinquiesProcedura di domanda tramite la piattaforma UE VAP
L’articolo 7quinquiesillustra la procedura di domanda tramite la piattaforma di domanda dell’UE.
In base al paragrafo 1, al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all’articolo 7terla piattaforma europea svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire automaticamente lo Stato membro competente sulla base dei dati forniti dal richiedente (numero di giorni di soggiorno previsto nei diversi Stati Schengen, Stato Schengen del primo ingresso). Il richiedente può tuttavia anche chiedere che la determinazione dello Stato Schengen competente