Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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avvenga sulla base dello scopo principale del suo soggiorno. L’accertamento preliminare automatizzato della competenza non preclude una verifica manuale a posteriori della competenza da parte dello Stato Schengen interessato.

Il paragrafo 2 consente ai richiedenti di utilizzare la piattaforma europea per la presentazione di documenti in formato digitale conformemente all’articolo 45 paragrafo 2 lettera h (documenti giustificativi, assicurazione sanitaria di viaggio, copia del documento di viaggio). La Commissione europea ha la competenza di definire, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici relativi al formato dei documenti in questione.

In base al paragrafo 3, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro messo a disposizione dalla piattaforma europea per pagare l’emolumento per il visto.

In base ai paragrafi 4 e 5, la piattaforma europea comunica al richiedente se, ai fini della presentazione della domanda, è tenuto a recarsi presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La presenza di persona è necessaria se il rilevamento dei dati biometrici del richiedente risale a più di 59 mesi addietro o se il richiedente dispone di un nuovo documento di viaggio. Per verificare tali requisiti, la piattaforma europea dispone di una copia in sola lettura del C-VIS.

Se dalla verifica emerge che la domanda deve essere presentata di persona, il relativo appuntamento può essere concordato tramite l’apposito strumento disponibile sulla piattaforma europea.

Dopo la presentazione della domanda tramite la piattaforma europea, quest’ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della sua ricevibilità (par. 7). Il sistema verifica tra l’altro se la domanda è stata presentata entro il termine previsto, se tutti i campi obbligatori del modulo di domanda sono stati compilati e se l’emolumento per il visto è stato versato. Qualora la domanda risulti ricevibile, la piattaforma europea trasmette una notifica al consolato o alle autorità centrali dello Stato Schengen individuato mediante l’accertamento preliminare automatizzato della competenza. In caso contrario, la piattaforma di domanda invia una notifica al richiedente con la segnalazione dei documenti mancanti (par. 8).

Dopo aver ricevuto la notifica, lo Stato Schengen individuato mediante l’accertamento preliminare automatizzato della competenza effettua una verifica manuale della propria competenza nonché della ricevibilità della domanda (par. 9).

Se lo Stato Schengen in questione conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, i dati vengono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale e poi immediatamente cancellati dal suddetto spazio (par. 10).

Qualora lo Stato Schengen in questione dovesse accertare di non essere competente, il richiedente deve presentare nuovamente la propria domanda allo Stato Schengen competente. Nel caso in cui rinunciasse a farlo, si applica l’articolo 18 paragrafo 4 del codice dei visti (par. 11).

Per la comunicazione con il richiedente, lo Stato Schengen competente può tuttavia continuare a utilizzare il servizio di account sicuro (par. 12).

Lo Stato membro designa un’autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell’articolo 4 punto 7 del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro (par. 13). Il regolamento (UE) 2016/679 definisce come autorità responsabile la per-