Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine

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sona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto. Nel caso svizzero, l’autorità responsabile dei dati del sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) è la SEM (cfr. art. 3 OVIS, RS 142.512).

Articolo 7sexiesStrumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti

Il paragrafo 1 stabilisce che, per il versamento dell’emolumento per il visto allo Stato Schengen competente, la piattaforma europea metta a disposizione uno strumento di pagamento sicuro.

La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento di pagamento (art. 45 par. 2 lett. j).

Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti (par. 2), anch’esso messo a disposizione sulla piattaforma europea (par. 2). La competenza di determinare le fasce orarie disponibili continua tuttavia a spettare allo Stato Schengen in questione. La Commissione europea definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti relativi a questo strumento (art. 45 par. 2 lett. k). Questi atti di esecuzione precisano in particolare la procedura di conferma degli appuntamenti, i collegamenti a strumenti per gli appuntamenti preesistenti, le informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi nonché le specifiche tecniche per garantire una procedura accelerata.

Articolo 7septiesPortale per i fornitori esterni di servizi

In base al paragrafo 1, i fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma di domanda dell’UE unicamente tramite il portale a loro destinato, soltanto allo scopo di:

− verificare i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea (in particolare la copia elettronica del documento di viaggio) e procedere a controlli di qualità e accertamenti preliminari;

− verificare se siano già disponibili identificatori biometrici e, in caso affermativo, caricarli;

− caricare i documenti giustificativi;

− usare lo strumento per gli appuntamenti;

− inoltrare la domanda al consolato o all’autorità centrale.

In base al paragrafo 2, gli Stati Schengen sono tenuti a definire un metodo di autenticazione riservato esclusivamente al personale dei fornitori esterni di servizi per accedere al portale a loro riservato. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per disciplinare tale metodo di autenticazione (art. 45 par. 2 lett. l). Il paragrafo 3 stabilisce che i fornitori esterni di servizi non devono avere accesso al VIS.