Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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Articolo 109a capoverso 1, nota a piè di pagina
L’articolo 109a capoverso 1 concerne il sistema centrale d’informazione visti (C- VIS) e rinvia al regolamento (CE) n. 767/2008. Occorre aggiornare la relativa nota a piè di pagina indicando la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della modifica apportata dal presente regolamento.
Articolo 109abisPiattaforma per la domanda di visto dell’UE
Questo nuovo articolo sancisce la creazione di una piattaforma europea elettronica collegata a una copia del C-VIS nonché, tramite un’interfaccia nazionale, ai diversi sistemi nazionali visti (per la Svizzera al sistema nazionale ORBIS). Tale piattaforma consente anche di caricare dati biometrici, tra cui in particolare le impronte digitali e l’immagine del volto.
Capoverso 1
Il capoverso 1 stabilisce l’esistenza della piattaforma europea, limitandone esplicitamente l’utilizzo ai visti per soggiorni di breve durata, dato che il diritto europeo o Schengen ne esclude l’impiego per i visti per soggiorni di lunga durata. L’articolo 18 CAS impone agli Stati Schengen di utilizzare altri strumenti elettronici per le notifiche relative ai visti per soggiorni di lunga durata elettronici (cfr. punto 2.2).
Il capoverso in questione disciplina anche il funzionamento automatico della piattaforma, e in particolare la verifica, sulla base di criteri prestabiliti, dello Stato Schengen competente per il trattamento della domanda di visto per soggiorni di breve durata. Occorre sottolineare a tale riguardo che sono state prese in considerazione diverse varianti per quanto concerne i suddetti criteri, tra cui, oltre alla durata del soggiorno, anche il primo Paese di entrata e lo scopo del soggiorno. La versione finale del regolamento prevede i seguenti criteri: durata della permanenza calcolata in giorni e/o scopo del soggiorno. La piattaforma europea informa automaticamente lo Stato considerato responsabile, il quale tratta la domanda o, qualora non si ritenga competente, avvisa il richiedente al riguardo e indica il Paese a suo avviso competente. In quest’ultima ipotesi, la persona in questione dovrà depositare una nuova domanda tramite la piattaforma europea, che verificherà nuovamente la ricevibilità della domanda di visto. In ogni caso, gli Stati Schengen sono tenuti a stabilire la ricevibilità della domanda e il Paese competente per il suo trattamento.
Questo meccanismo comporta un cambiamento notevole nell’evasione delle domande, in quanto il richiedente non è più libero di scegliere a quale rappresentanza indirizzare la propria domanda di visto. I dati del richiedente (inclusi i dati biometrici) sono registrati temporaneamente sulla piattaforma europea.
Capoverso 2
Il capoverso stabilisce che, in linea di principio, tutte le domande di visto per soggiorni di breve durata debbano essere depositate tramite la piattaforma europea. Delle eccezioni a questa regola sono tuttavia possibili e si fondano sul codice dei visti modificato dal regolamento (UE) 2023/2667 (art. 9). È possibile tra l’altro invocare ragioni umanitarie o cause di forza maggiore per derogare all’utilizzo della piattaforma europea. Il Consiglio federale è incaricato di precisare tali eccezioni a livello dell’ordinanza