Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/36: Recepimento e attuazione del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (sviluppo dell’acquis de Schengen) · 55 pagine
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concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204). Pure in base al regolamento VIS, determinate categorie di persone sono esentate dall’utilizzo della piattaforma europea (art. 7quater).
Capoverso 3
In base al capoverso 3, non appena la Svizzera conferma la sua competenza, la piattaforma europea trasmette i dati pertinenti al sistema nazionale d’informazione visti ORBIS. Questo capoverso disciplina il flusso di dati tra la piattaforma europea e il suddetto sistema nazionale, precisando così che i dati in questione, tra cui i dati biometrici considerati dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), vengono trasferiti.
Capoverso 4
Il capoverso 4 prevede che la piattaforma europea notifichi al richiedente qualsiasi decisione in materia di visti, compresi la revoca, l’annullamento, la proroga o la conferma della validità ai sensi del codice dei visti. La revoca e l’annullamento sono notificati tramite la piattaforma mediante il modulo di cui all’allegato VI del codice dei visti. La proroga di un visto è concessa dalle autorità cantonali sotto forma di un nuovo visto (digitale). Per prendere conoscenza della decisione che gli è stata notificata, il richiedente dovrà collegarsi alla piattaforma europea.
L’autorità competente compila il modulo della decisione in ORBIS e la trasmette alla piattaforma europea grazie a un’interfaccia nazionale. Il richiedente viene avvisato tramite un messaggio elettronico che una decisione a lui destinata è disponibile sulla piattaforma.
Il capoverso 4 definisce altresì le regole procedurali inerenti all’utilizzo della piattaforma europea. La notifica di una decisione tramite la piattaforma europea implica alcune eccezioni alle regole generali della PA. L’articolo 11b capoverso 1 PA impone per esempio ai richiedenti domiciliati all’estero di fornire un recapito in Svizzera per le notificazioni o gli scambi di corrispondenza, obbligo che con la nuova piattaforma europea viene meno. L’articolo 22a PA concerne il calcolo dei termini legali nel quadro della procedura e, in particolare, i periodi in cui tali termini non decorrono (sospensione dei termini). Con la nuova piattaforma europea, i termini per il trattamento delle domande sono legati ai termini previsti dal codice dei visti; ogni richiedente è libero di fornire i documenti richiesti nell’ambito del quadro giuridico previsto. Le regole di notificazione sono per giunta chiaramente disciplinate dall’articolo 7septies del regolamento VIS, per cui l’articolo 22a PA non trova applicazione. L’articolo 24 PA riguarda la possibilità di prorogare o restituire un termine se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito dall’autorità. Pure questa norma non viene applicata nel quadro dell’utilizzo della piattaforma europea.
Capoverso 5
Si propone inoltre che il Consiglio federale possa emanare disposizioni che deroghino alla PA per quanto riguarda la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (lett. a) nonché la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale (lett. b).
Lett. a
L’articolo 11b capoverso 2 PA non trova applicazione nella fattispecie. La piattaforma europea costituisce infatti in sé un mezzo di comunicazione elettronico e i cittadini di Stati terzi interessati dovranno, salvo eccezioni (cfr. punto 2.1), ricorrere a