Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Art. 2 lett. a, nota a piè di pagina
La nota a piè di pagina relativa al regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS/UE) dev’essere aggiornata e prendere in considerazione le ultime modifiche apportate a questo regolamento dal nuovo atto europeo inerente all’acquis di Schengen che la Svizzera è tenuta a recepire.
Art. 5 cpv. 1
Il capoverso 1 deve ora menzionare anche l’allegato 2a che comprende i dati dei visti per soggiorni di lunga durata.
Art. 6, rubrica e cpv. 1
La rubrica dell’articolo 6 è modificata giacché la disposizione riguarda ormai unicamente i visti per soggiorni di breve durata. È parimenti inserita una precisazione nel capoverso 1 volta a dimostrare in modo chiaro che il codice dei visti si applica unicamente ai visti per soggiorni di breve durata.
Art. 6a Registrazione dei dati in ORBIS da parte delle autorità competenti per i visti per soggiorni di lunga durata
Viene creato un articolo 6a per definire i dati che devono essere registrati in ORBIS per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata. Le autorità competenti in materia di visti, siano esse la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero, le autorità cantonali in materia di migrazione o le altre autorità federali aventi tali competenze, devono registrare in ORBIS, conformemente all’articolo 22 bis del regolamento VIS UE, i dati menzionati nell’allegato 2a. I dati vengono trasmessi in automatico al C-VIS. Questi dati consentono un confronto automatico con i dati del SIS, dell’EES, dell’ETIAS – compreso l’elenco di controllo ETIAS –, del C-VIS, di Europol e delle basi di dati d’Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).
Successivamente, in funzione del decorso della procedura, occorre parimenti indicare nell’allegato 2a i dati complementari da registrare in virtù degli articoli 22 quater-22 septies del regolamento VIS. Al deposito di una domanda per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio da parte di un cittadino di Paese terzo, il sistema d’informazione comune per il settore degli stranieri e dell’asilo SIMIC fornisce in automatico questi dati al C-VIS. Pertanto occorre prevedere una disciplina analoga nell’ordinanza SIMIC.
Come annunciato nel messaggio del Consiglio federale concernente il recepimento e l’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134, le impronte digitali e l’immagine del volto rilevata sul posto della persona che richiede un visto per un soggiorno di lunga durata sono inviate al C-VIS e registrate in ORBIS unicamente se la persona deve presentarsi di persona all’autorità per ottenere tale visto. Le impronte digitali vengono rilevate unicamente se la persona si presenta ai fini del confronto dei propri dati biometrici con l’AFIS (cpv. 2). L’immagine del volto è invece rilevata in via sistematica sotto forma di una fotografia del volto digitalizzata oppure di una fotografia scattata sul posto qualora la persona si presenti all’ambasciata o al Cantone e sia disponibile l’infrastruttura necessaria (cpv. 3).