Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Chi desidera ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio fornisce i propri dati personali sin dal deposito della domanda, fatta eccezione per i dati biometrici.

Art. 10 cpv. 2

L’articolo 10 disciplina i diritti d’accesso a ORBIS, che per quanto riguarda il sistema nazionale visti rimangono invariati. È tuttavia opportuno far riferimento ai dati registrati per i visti per un soggiorno di lunga durata. L’allegato 2a definisce i dati da fornire al VIS e, pertanto, i dati che figureranno in ORBIS. I diritti d’accesso per le autorità svizzere devono pertanto essere definiti per ogni categoria di dati.

Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 1 e 4, dbis, e n. 2 e 3 ed f, e cpv. 2

L’articolo 11 verte sulla consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti. I diritti d’accesso conferiti differiscono leggermente a causa dei nuovi dati contenuti nel sistema.

Lett. a n. 1 e 4

I diritti d’accesso della divisione Entrata e della divisione Ammissione Dimora della SEM, per esempio, non sono legati unicamente ai compiti inerenti ai visti ma anche a quelli inerenti all’entrata e alla dimora in Svizzera. Ovviamente i Cantoni in quanto autorità che emettono i titoli di soggiorno sono i primi a dover avere accesso al C-VIS in questo ambito. Tuttavia, in quanto autorità di vigilanza e autorità emittente dei visti per soggiorni di lunga durata a titolo umanitario, la SEM deve parimenti poter accedere a queste informazioni. Inoltre i servizi incaricati di stendere delle statistiche lo faranno d’ora in poi in base all’articolo 45 bis del regolamento VIS e non più dell’articolo 17, abrogato.

Lett. dbis

È proposta una nuova lettera dbisallo scopo di garantire al Protocollo del DFAE e alla Missione permanente della Svizzera presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali a Ginevra (di seguito: Missione svizzera) un accesso online al sistema nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. La disciplina della comunicazione al C-VIS dei dati registrati in Ordipro è retta dall’ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019 (RS 235.21).

Lett. e

La lettera e del capoverso 1 prevede il diritto del Corpo delle guardie di confine6 e delle autorità cantonali e comunali di polizia competenti di accedere al sistema. È opportuno precisare gli scopi di questo diritto d’accesso in relazione alla verifica dell’identità di un detentore di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno. È altresì opportuno precisare che i diritti d’accesso a fini d’identificazione servono a stabilire l’identità di tutte le persone che non possiedono né un visto né di un titolo di soggiorno e che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero (n. 2 e 3).

Lett. f

6 Visti i cambiamenti organizzativi presso l’UDSC sarà necessaria una modifica, che interverrà in un secondo momento nell’ambito della revisione in corso della legge sulle dogane. Nel frattempo viene mantenuta la designazione Cgfr. 15/42