Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Alla lettera f occorre infine precisare lo scopo del diritto d’accesso concesso dal diritto vigente alle autorità cantonali in materia di migrazione e ai Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze in materia. Ora sono menzionati non solo i compiti in materia di visti ma anche quelli assegnati loro in materia di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio.
Cpv. 2
Il capoverso 2 è modificato al solo scopo di aggiornare il nome della centrale operativa e d’allarme di fedpol.
Sezione 2 Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai detentori di visti per soggiorni di breve durata
La sezione 2 deve menzionare i dati dei detentori di visti per soggiorni di breve durata allo scopo di operare una distinzione tra le consultazioni del sistema in relazione ai detentori o richiedenti di visti per soggiorni di breve durata, da un lato, e quelle in relazione ai detentori o richiedenti di visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno, dall’altro.
Art. 12 cpv. 1 lett. c, f e g, 1bis e 2
L’articolo 12 è riveduto alla luce del fatto che la consultazione del C-VIS è limitata all’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata. Ora è possibile effettuare una ricerca in base al numero della vignetta di visto, del visto per un soggiorno di lunga durata o del titolo di soggiorno e alla data di rilascio di tutti i visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno rilasciati precedentemente (lett. c ed f). Inoltre è nuovamente possibile utilizzare l’immagine del volto per effettuare una ricerca (lett. g). Il capoverso 1bisprecisa che questa ricerca deve includere altri criteri.
Il capoverso 2 riguardante i dati del C-VIS che possono essere consultati in caso di esito positivo della ricerca fa ora parimenti riferimento all’articolo 22 bis del regolamento UE che tratta i dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno (art. 15 par. 2 e 3 regolamento VIS UE modificato).
Art. 13 cpv. 3, secondo periodo
L’articolo 13 tratta i controlli alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero e la consultazione del C-VIS a fini di verifica dell’identità. L’articolo riguarda, in linea di massima, i detentori di visti per soggiorni di breve durata. Il principio fondamentale consiste nel garantire un controllo alle frontiere esterne Schengen basato sui dati biometrici. La disposizione è entrata in vigore nel 2011. Viene introdotta un’aggiunta al capoverso 3 in virtù della quale se l’identità non può essere verificata in base alle impronte digitali può essere effettuata una verifica in base all’immagine del volto. Non è inoltre più possibile svolgere una ricerca in base al solo numero della vignetta di visto. L’articolo rimanda sempre all’articolo 19 del regolamento VIS, leggermente modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1, comma 22). Sebbene il regolamento VIS UE menzioni unicamente le persone che richiedono un visto per soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno, questa possibilità sembra dover essere valevole anche per i detentori di visti per soggiorni di breve durata. I documenti tecnici europei confermano questa interpretazione e prevedono che questo tipo di consultazione sarà possibile 16/42