Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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2021/1134, questo allegato non menziona più il ritiro della domanda di visto. Di
conseguenza sono stati adeguati diversi rimandi alle categorie di dati dell’allegato.
Art. 16 cpv. 2
I rimandi all’articolo 14 capoverso 3 devono essere adeguati e occorre menzionare, nel quadro del presente progetto, l’articolo 14 capoversi 2 e 2bis. Nella versione finale dell’OVIS verrà verosimilmente ripresa la numerazione ordinaria.
Sezione 2a Consultazione del C-VIS ed entità dei diritti d’accesso in relazione ai detentori di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno
Viene creata una nuova sezione volta a disciplinare la consultazione dei dati del C-VIS in relazione alle persone in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata. Ciò riflette la sistematica introdotta dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 26). Questi dati di richiedenti o detentori di visti per soggiorni di lunga durata o di titoli di soggiorno vengono consultati per gli stessi motivi per i quali vengono consultati i dati di richiedenti o detentori di visti per soggiorni di breve durata, ossia alle frontiere esterne Schengen, ai fini dell’identificazione della persona, dell’attuazione della procedura Dublino o del trattamento di una domanda d’asilo. Va tuttavia rilevato che la consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto è disciplinata esclusivamente dall’articolo 15 del regolamento VIS UE.
Art. 16a Consultazioni a fini di controllo dei titolari di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno alla frontiera esterna Schengen o sul territorio svizzero
Il nuovo articolo 16a mira a trasporre gli articoli 22 octies e 22 nonies del regolamento VIS UE riveduto (art. 1 comma 26). Sono interessate le persone che possiedono un visto per un soggiorno di lunga durata o un titolo di soggiorno biometrico rilasciato in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002, oppure una carta di legittimazione non biometrica del DFAE. Il controllo su queste persone all’attraversamento delle frontiere esterne Schengen autorizza una consultazione del C-VIS in virtù dell’articolo 16a. Il capoverso 1 definisce le modalità della ricerca. Il capoverso 2 indica quali categorie di dati di cui all’allegato 3 possono essere consultate in caso di risultato positivo della ricerca (art. 22 octies par. 2).
La verifica dell’identità del titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno, dell’autenticità del documento e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata conformemente al capoverso 3 sulla base delle impronte digitali. Se l’identità non può essere verificata su tale base, è possibile utilizzare l’immagine del volto. In caso di controllo di una carta di legittimazione, invece, non potranno essere utilizzati dati biometrici. Le persone beneficiarie ai sensi della LSO non sono sottoposte a un rilevamento delle impronte digitali per entrare in Svizzera.
Il capoverso 4 rimanda alle categorie di dati pertinenti di cui all’allegato 3, ossia i dati relativi alle persone in possesso di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno che possono essere consultati se la persona è registrata nel C-VIS (art. 22 nonies par. 2).