Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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(business use case versione 3.01, n. 7.7.1). La SEM chiederà alla Commissione europea di procedere alle necessarie rettifiche legislative. Dal canto suo, il controllo dei titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno basato sull’immagine del volto è previsto dall’articolo 22 nonies del regolamento VIS.

Art. 13a Consultazione del C-VIS prima della creazione dei fascicoli individuali nell’EES

Nell’ambito del recepimento del regolamento (UE) 2017/22267 è previsto un nuovo diritto d’accesso al sistema C-VIS nel quadro della creazione di un dossier EES. Questo permetterà alle autorità di controllo alle frontiere di consultare il C-VIS e di utilizzarne i dati in vista dell’apertura di un dossier EES anche quando la persona non soggiace all’obbligo del visto. Nel caso di una persona soggetta all’obbligo del visto, il C-VIS può essere consultato ai fini dell’identificazione nel quadro del controllo alla frontiera.

Queste le disposizioni su cui si fonda questo accesso: articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e articolo 19 bis del regolamento VIS modificato dal regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 23).

Art. 14 cpv. 2, 2bis, 3 e 4

L’articolo 14 vigente verte sulla consultazione del VIS ai fini dell’identificazione. È opportuno aggiornare i dati che possono essere utilizzati per effettuare una ricerca qualora la ricerca in base alle impronte digitali non dia esito. Il capoverso 2 è adeguato di conseguenza e menziona ora anche l’immagine del volto. Sopprime la cifra a tre caratteri dei documenti di viaggio quale criterio di ricerca. Va detto che l’immagine del volto non può costituire l’unico oggetto di una ricerca nel sistema, precisazione che viene inserita nel capoverso 2bis.

Il capoverso 3 vigente è abrogato in quanto non corrisponde più al regolamento VIS riveduto.

Il capoverso 4 vigente è adattato e contiene ora un riferimento alle nuove categorie di dati di cui nell’allegato 3 sulla base del regolamento VIS riveduto.

Art. 15 cpv. 2 e 3

L’articolo 15 verte sulla consultazione del VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente. La revisione del regolamento VIS tramite il regolamento (UE) 2021/1134 (art. 1 comma 25) non introduce cambiamenti essenziali. La procedura di ricerca è tuttavia stata leggermente modificata e corrisponde a quella descritta all’articolo 14 capoversi 2 e 2bis, per cui il capoverso 2 dell’articolo 15 fa riferimento a tale disposizione.

Il capoverso 3 indica i dati che possono essere consultati in caso di risultato positivo della ricerca. Tale disposizione dev’essere riferita alle pertinenti categorie di dati nuovamente previste nell’allegato 3. Riveduto sulla base del regolamento (UE)

7 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 17/42