Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Art. 16b Consultazione ai fini dell’identificazione

Questa nuova disposizione traspone l’articolo 22 decies del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1134 (art. 1 comma 26). Stabilisce i dati che possono essere utilizzati al fine di identificare una persona che è già stata registrata nel C-VIS o che non adempie o non adempie più le condizioni di soggiorno o di entrata nello spazio Schengen. L’utilizzo delle impronte digitali costituisce la norma. In caso di risultato negativo della ricerca basata sulle impronte digitali possono essere utilizzati altri dati, tra cui d’ora in poi anche l’immagine del volto rilevata sul posto. Nel caso di un titolare di un visto per un soggiorno di breve durata, tuttavia, questi dati non corrispondono del tutto ai dati di cui all’articolo 14 capoverso 2.

La consultazione ai fini dell’identificazione viene effettuata unicamente se la ricerca in virtù dell’articolo 16a AP-OVIS non ha prodotto risultati, se sussiste un dubbio per quanto riguarda il documento o l’identità del titolare del visto o del titolo di soggiorno, oppure se la persona non possiede un documento.

Anche qui vale il principio secondo cui l’immagine del volto rilevata sul posto non può essere l’unico criterio di ricerca (cpv. 3).

Il capoverso 4 rimanda alle pertinenti categorie di dati dell’allegato 3, ossia i dati relativi ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno che possono essere consultati se la persona è registrata nel C-VIS (art. 22 decies par. 2 regolamento VIS).

Art. 16c Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

Questo nuovo articolo è il corrispettivo dell’articolo 15. Come detto, si applica tuttavia ai titolari di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno. Traspone l’articolo 22 undecies del regolamento VIS UE (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/20138 (regolamento Dublino UE) si svolge in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo (cpv. 1). In caso di esito negativo di tale ricerca possono essere utilizzati altri dati, tra cui d’ora in poi anche l’immagine del volto secondo l’articolo 16b capoversi 2 e 3 della presente ordinanza (cpv. 2). Le categorie di dati che possono essere consultati conformemente all’articolo 22 undecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE sono indicati nell’allegato 3 cui è rinviato nel capoverso 3 dell’articolo qui commentato.

Art. 16d Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo

Al momento di esaminare la domanda d’asilo di una persona in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno è parimenti possibile consultare il C-VIS in base alle impronte digitali (cpv. 1). Questa disposizione traspone l’articolo 22 duodecies del regolamento VIS UE (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). Se tale consultazione non dà esito o se le impronte digitali sono inutilizzabili, la consultazione può essere effettuata secondo la procedura di cui all’articolo 16b capoversi 2 e 3 (cpv. 2). In caso di risultato positivo i dati delle categorie pertinenti di cui all’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 duodecies paragrafo 2 del regolamento VIS UE (cpv. 3).

8 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu. 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31. 19/42