Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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di Paese terzo. I dati biometrici della persona potranno pertanto essere registrati nel SIS in vista della segnalazione ai fini del rimpatrio (art. 68a LStrI).

Art. 15b Trasmissione di dati al C-VIS

L’ordinanza SIMIC deve indicare i dati pertinenti che devono essere forniti al C-VIS per quanto concerne le persone che desiderano ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Si applicano gli articoli 22 bis, 22 quater e 22 sexies del regolamento VIS (art. 1 comma 26 del regolamento [UE] 2021/1134). Questi dati pervengono al C-VIS direttamente dal SIMIC (cpv. 1 e 2). Va osservato che gran parte delle persone che presentano una domanda per un permesso hanno già ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata e che molti dati figurano pertanto già nel C-VIS. È previsto, nello specifico, di fornire una copia digitalizzata della pagina dei dati biografici del documento di viaggio, sempreché non si trovi già nel C-VIS; se già disponibile, la pagina verrà registrata unicamente nella misura in cui occorra aggiornarla (cpv. 1 lett. f).

I dati trasmessi permetteranno di ritrovare il dossier legato al visto per un soggiorno di lunga durata e di completare i dati in relazione al rilascio di un titolo di soggiorno. Se la procedura ha un esito positivo, al momento di rilasciare il titolo di soggiorno saranno registrate le impronte delle dieci dita (e non più di sole due dita) e l’immagine del volto, che saranno quindi trasmesse al C-VIS (cpv. 3). Spetta alle autorità competenti in materia di permessi trasmettere questi dati al C-VIS tramite il SIMIC. La procedura di emissione dei titoli di soggiorno in Svizzera non cambia.

In alcuni casi le autorità cantonali riceveranno informazioni afferenti direttamente dall’autorità nazionale VIS della SEM.

Allegato

L’allegato dell’ordinanza SIMIC deve peraltro essere integrato con due nuovi campi di dati, ossia la copia digitalizzata della pagina dei dati biometrici del documento di viaggio e il tipo di documento di viaggio (n. 2, settore degli stranieri, lett. c). Nel campo dati attuale riservato ai nomi dei genitori è parimenti menzionata la rappresentanza legale o l’autorità genitoriale per i minori.

4.4 Disciplina da prevedere nella futura ordinanza ETIAS

L’articolo 108c nLStrI definisce i compiti dell’unità nazionale ETIAS. Questa disposizione è già stata approvata dalle Camere nella sessione autunnale 2020. Uno dei compiti in caso di risultato positivo delle consultazioni automatizzate dell’elenco di controllo ETIAS riguarda l’unità nazionale ETIAS. Quest’ultima sarà infatti chiamata a verificare queste risposte e a fornire una valutazione sotto il profilo della sicurezza alle autorità competenti in vista delle decisioni nell’ambito delle procedure legate all’entrata e al soggiorno in Svizzera. Nell’ambito delle domande di visto per soggiorno di breve durata l’autorità competente informata sarà la SEM, ossia l’autorità centrale competente in materia di visti (art. 9 sexies par. 3 del regolamento VIS UE modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Nel caso delle domande di visto per soggiorno di lunga durata o delle domande per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio verranno informate, a seconda del caso, le autorità cantonali, la SEM o il DFAE (art. 22 ter par. 14 del regolamento VIS UE modificato da