Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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La risposta dell’applicazione web EES per i trasportatori si limiterà all’essenziale, indicando unicamente se i visti sono utilizzati in modo conforme al diritto (art. 13 par. 3 del regolamento EES, art. 4 comma 3 del regolamento [UE] 2021/1134). Non vi è un accesso vero e proprio al sistema EES e ai suoi dati, pertanto i trasportatori non figurano affatto nell’allegato riguardante i diritti d’accesso. L’impossibilità per un trasportatore soggetto all’obbligo di diligenza ai sensi degli articoli 92-95 LStrI di trasportare cittadini di Stati terzi non equivale a un divieto d’entrata. La persona dovrà rivolgersi allo Stato Schengen che ha rilasciato il documento allo scopo di far chiarezza sulla situazione e richiedere, per esempio, l’eventuale proroga del visto. Questa norma corrisponde a quanto previsto per i sistemi ETIAS e C-VIS.

Art. 14a Comunicazione di dati a terzi

La SEM può trasmettere determinati dati a uno Stato non vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/222613, se questi dati sono necessari per accertare l’identità di un cittadino di Stato terzo in vista del suo rimpatrio e se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226. Vengono qui elencati i dati che possono essere comunicati in determinati casi unicamente ai fini dell’identificazione. La possibilità di comunicare dati dell’EES a Stati terzi o a organizzazioni internazionali allo scopo di prevenire un reato di terrorismo o un altro reato penale grave secondo le definizioni di cui negli allegati 1a e 1b dell’ordinanza è prevista all’articolo 14b.

Art. 14b Comunicazione di dati a terzi da parte della COA fedpol

Questa possibilità di comunicare dei dati prevista all’articolo 41 paragrafo 6 del regolamento EES non è stata trasposta nella LStrI. Per motivi di trasparenza, in considerazione della disciplina prevista per i sistemi C-VIS ed ETIAS, viene proposta una disposizione analoga nell’OEES. Questo articolo disciplina la comunicazione a Stati terzi di dati non legati alla procedura di cui agli articoli 10-12 OEES. La COA fedpol può così comunicare i dati alle autorità nazionali designate. In linea di principio, ogni domanda proveniente dall’estero deve passare dalla COA fedpol. Sarà lei a pronunciarsi in via definitiva sulla possibilità di comunicare i dati a tale titolo. Il principio del divieto di comunicare dati forniti ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi è sancito al capoverso 1. Per i dettagli della disposizione si rimanda all’articolo 30a OVIS di tenore analogo.

Art. 20a Registro delle comunicazioni di dati

Come per i dati del C-VIS, occorre prevedere l’archiviazione di tutte le comunicazioni di dati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale. Le comunicazioni di dati dell’EES da parte della SEM in virtù dell’articolo 103d LStrI vengono pertanto conservate e tenute a disposizione dell’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

13 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre, 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 31/42