Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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L’articolo 41 paragrafo 6 lettera f del regolamento EES prevede questo tipo di archiviazione per i dati trasmessi in caso di minaccia terroristica. La SEM propone, tuttavia, che ogni comunicazione venga riportata in un registro a fini di controllo e statistici. La comunicazione dev’essere documentata e, su richiesta, la documentazione dev’essere messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita conformemente all’articolo 41 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/680. Tale documentazione comporta la data e l’ora della comunicazione, informazioni sull’autorità competente destinataria, il motivo della comunicazione e i dati personali trasferiti. Trattandosi di un registro sotto forma di file word o excel che non figura in nessun sistema d’informazione è confacente una base legale materiale come la presente disposizione.

Allegato 2

L’allegato 2 dell’OEES deve riportare tutte le autorità autorizzate a consultare i dati. La tabella è pertanto completata con l’aggiunta delle autorità competenti per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE (LEGI). Inoltre, le autorità in materia di migrazione vanno intese come le autorità aventi delle competenze anche in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio.

D’ora in poi l’allegato 2 indicherà i dati figuranti nel CIR. Queste indicazioni, tuttavia, saranno effettive soltanto a partire dall’introduzione dell’interoperabilità dei sistemi d’informazione dell’UE. Le modifiche presentate nell’ambito del presente progetto dovrebbero entrare in vigore nel corso del 2026, conformemente al calendario europeo attuale.

4.3. Modifica dell’ordinanza SIMIC

D’ora in poi l’ordinanza SIMIC deve menzionare i dati che vengono trasmessi al C-VIS al momento del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio, ossia di un titolo di soggiorno. Questa competenza del Consiglio federale deriva dal nuovo articolo 15a LSISA. Occorre dare la priorità a processi armonizzati onde evitare registrazioni superflue o reiterate dei dati biometrici.

Il nuovo articolo 15b stabilisce quali dati vengono registrati e trasferiti al C-VIS al momento del deposito di una domanda per un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Le impronte digitali e l’immagine del volto vengono trasmesse al C-VIS al più tardi al momento dell’emissione del titolo di soggiorno, quando vengono rilevati i dati biometrici (impronte di due dita e fotografia).

In certi casi le persone in questione avranno comunque già ottenuto in precedenza un visto C per il quale sono sistematicamente registrati i dati biometrici. I dati biometrici sono peraltro stati forniti al sistema anche in determinati casi di rilascio di un visto per un soggiorno di lunga durata. I dati biometrici complementari perverranno al C-VIS poco tempo dopo l’approvazione della domanda, al momento della produzione del documento biometrico.

Nell’ipotesi in cui venga rifiutato il permesso, la persona dovrà lasciare la Svizzera e l’autorità cantonale emanerà una decisione di allontanamento ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 LStrI. Questa decisione verrà riportata nel SIS purché riguardi un cittadino