Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/4: Modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) · 15 pagine

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Consultazione concernente la modifica della LPRI: rapporto sui risultati

piani direttori cantonali. La Confederazione e i Cantoni interessati dovrebbero definire in anticipo i criteri per determinare cosa sia una «limitazione sproporzionata».

Noé21, KFS, PUSCH, WWF Svizzera e WWF Ginevra, NWA, Association climat Ginevra, Grands-parents pour le climat, Pro Natura Ginevra nonché le sezioni ginevrina a vodese dei Verdi chiedono di aggiungere una terza frase a questo capoverso: «Le mode et les critères d’évaluation de l’éventuelle disproportion de l’entrave auront préalablement été convenus entre les cantons concernés et la Confédération».

GE propone di riformulare e completare questa disposizione nel seguente modo: «(…) Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il ne contraint pas de manière disproportionnée les constructions et installations du CERN. En cas d’arbitrage, une pesée des intérêts sera effectuée».

PLR mette in rilievo e sostiene la frase «Il diritto cantonale viene preso in considerazione nella misura in cui non ostacola in modo sproporzionato la costruzione e gli impianti del CERN». Il partito sottolinea che la Confederazione e il Cantone di Ginevra collaborano costantemente per garantire che lo sviluppo del CERN sia il più possibile in linea con le esigenze di sviluppo del Cantone.

I Verdi propongono di aggiungere una terza frase: «Abweichungen vom kantonalen Recht werden zwischen Kanton und Bund besprochen».

5.3.4 Capoverso 4

BE chiede di cancellare «di principio» o di definire quantomeno a grandi linee nella legge i casi in cui è possibile derogare all’obbligo del piano settoriale. Ritiene che le spiegazioni fornite dal RE non siano convincenti.

Anche Noé21, KFS, PUSCH, WWF Svizzera e WWF Ginevra, NWA, Association climat Genève, Grands-parents pour le climat, Pro Natura Ginevra, nonché le sezioni ginevrina e vodese dei Verdi chiedono di cancellare «di principio». A loro avviso questa mancanza di precisione consentirebbe di saltare alcune tappe del progetto FCC e di suddividerlo in più oggetti distinti, il che permetterebbe di banalizzarne le conseguenze e di accelerare il processo di approvazione. L’avverbio sarebbe inoltre incompatibile con l’articolo 7 capoverso 1 lettera h. Propongono la seguente aggiunta: «… sur le territoire, l’environnement, le climat et la politique énergétique ». I Verdi propongono la stessa aggiunta.

Anche GE chiede di eliminare «di principio» perché ritiene che l’obbligo d’iscrizione debba valere per tutti i progetti strategici e territoriali (altrimenti l’applicazione del sistema sarebbe arbitraria). Il Cantone propone inoltre di aggiungere a pagina 9 del RE la frase seguente: «dans certains cas particuliers et moyennant justification, elle peut également se dérouler parallèlement à la procédure d’approbation des plans. L’approbation des plans ne peut en toutefois pas intervenir avant l’entrée en force du Plan sectoriel mis à jour».

5.3.5 Capoverso 5

CERN è disposto a soddisfare tutti i requisiti, ma specifica che gli sforzi per trovare le soluzioni e le tecnologie migliori sono di sua competenza e dipenderanno dalle risorse disponibili nonché da esigenze scientifiche e operative.

Noé21, KFS, PUSCH, WWF Svizzera e WWF Ginevra, NWA, Association climat Ginevra, Grands-parents pour le climat, Pro Natura Ginevra, i Verdi, comprese le sezioni ginevrina a vodese, propongono la seguente aggiunta: «... les règles de protection de l’environnement, de protection de la nature et de protection du climat».

GE propone di rivedere la formulazione sul rispetto del diritto ambientale perché incompleta. Fa notare che in questa forma il capoverso potrebbe dare l’impressione che siano determinanti unicamente la LPT, la LPAmb e la LPN, il che è insufficiente dal punto di vista ecologico. Il Cantone sottolinea che la protezione dell’ambiente non comprende solo le aree coperte dalla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, ma anche le norme sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, la protezione di siti e monumenti, la protezione delle acque, la protezione contro i pericoli naturali, la conservazione delle foreste, la caccia, la pesca, l’ingegneria genetica e la protezione del clima. GE lascia ai servizi federali il compito di trovare una formulazione migliore. Aggiunge che la futura ordinanza potrebbe specificare le aree coperte dalla legislazione menzionata in questo capoverso.