Progetto

Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»

j. le assicurazioni cantonali di edifici;

k le cooperative idriche;

l. le imprese di trasporto pubblico;

m. le corporazioni di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche;

n. gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport;

o. le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)4; e

p. le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC.

3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27 e 29–31 LIVA. Se l’imposta viene comunque fatturata, l’importo indicato deve essere versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 98

1 Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all’articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo all’AFC tramite portale.

2 Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno un intero periodo fiscale. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo un intero periodo fiscale. Sono possibili passaggi anticipati al metodo di rendiconto effettivo o al metodo delle aliquote forfetarie in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota forfetaria corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

3 Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l’inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato all’AFC tramite portale entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.

Art. 99 cpv. 3

3 Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante. Può anche decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota forfetaria massima autorizzata.

Art. 99a

Abrogato

4 RS 210