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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine
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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 82
Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall’assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d’affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti.
2 e 3Abrogati
Art. 83
1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell’articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall’alienante per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Art. 84 cpv. 1 e 3
1 I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall’AFC. Il numero delle aliquote saldo applicabili non è limitato.
3 I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.
Art. 85
Abrogato
Art. 86, rubrica, cpv. 1, 2 e 4
Autorizzazione all’applicazione delle aliquote saldo
1 Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili viene autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo appositamente stabilita.
2 Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato è determinante:
a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: le cifre d’affari presumibili nei primi 12 mesi;
b. per gli altri contribuenti: le cifre d’affari realizzate negli ultimi tre periodi fiscali; l’attività in questione deve avere costituito in ognuno di questi periodi fiscali oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.