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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine
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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»
1. l’imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e
2. la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;
b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio con l’AFC il contribuente deve:
1. dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l’aliquota legale corrispondente; e
2. dedurre l’imposta gravante le posizioni creditori come imposta precedente.
Art. 81
1 I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all’AFC tramite portale entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.
1bis Il passaggio al metodo di rendiconto effettivo è possibile prima della scadenza dell’intero periodo fiscale. A tal fine occorre effettuare il conteggio con almeno un’aliquota saldo autorizzata, adeguata dall’AFC senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell’aliquota saldo.
2 Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo.
3 e 4Abrogati
5 L’imposta gravante al momento del passaggio sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi può essere dedotta come imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio. L’articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1–3, 73 e 74 si applicano per analogia.
6 Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, occorre effettuare inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio:
a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l’imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori. Va inoltre applicata l’imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 5;
b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.