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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine
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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»
a. prima della loro scadenza; e
b. su richiesta tramite portale.
Art. 77 cpv. 2 lett. g, h e cpv. 3
2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:
g. sono considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA;
h. hanno la loro sede all’estero.
3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24 e 27– 31 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.
Art. 78 cpv. 1, 3–5
1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC tramite portale entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.
3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva.
5 L’imposta che, all’inizio dell’assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.
Art. 79 cpv. 1, 3 e 4
1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC tramite portale entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono effettuare il passaggio.
3 L’imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, riscossa sul valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio deve essere restituita all’AFC. La dichiarazione deve avvenire nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L’articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia.
4 Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno effettuate inoltre le seguenti correzioni alla data del passaggio:
a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare: