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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine

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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 104a Applicazione della procedura di notifica in caso di pagamenti in

contanti

(art. 38 cpv. 2 LIVA)

1 Se prestazioni imponibili per un valore pari o superiore a 15 000 franchi eseguite tra contribuenti sono pagate in contanti senza l’imposta sul valore aggiunto, si applica la procedura di notifica.

2 Se la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

Art. 107 cpv. 1 e 2

1 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente conteggia le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate determinanti per le attività da cui derivano dette posizioni debitori secondo gli articoli 84, 86 e 88.

2 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio, il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto dalle attività corrispondenti.

Titolo dopo l’art. 111

Titolo quarto: Imposta sull’importazione

Capitolo 1: Impresa di vendita per corrispondenza quale persona assoggettata all’imposta sull’importazione

(art. 51 LIVA)

Art. 111a

1 In occasione dell’importazione di beni il venditore può concordare con il fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA che quest’ultimo effettui l’importazione a proprio nome; la condizione è che il venditore soddisfi uno dei due requisiti di cui all’articolo 7 capoverso 3 LIVA.

Titolo prima dell’art. 112

Capitolo 1a: Pluralità di prestazioni ed esenzione dall’imposta sull’importazione

Art. 113, rubrica e lett. g

Esenzione dall’imposta sull’importazione

(art. 53 cpv. 2 LIVA)

Sono esenti dall’imposta sull’importazione: