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Consultazione 2023/40: Revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA) · 16 pagine

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Ordinanza sull’IVA «%ASFF_YYYY_ID»

g. Abrogata

Art. 118 cpv. 1bis

1bis Ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali è stata disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA può essere rilasciata, su richiesta, l’autorizzazione all’applicazione della procedura di riporto del pagamento a partire dal giorno successivo alla revoca della disposizione.

Art. 120

1 L’autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

2 Ai fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA nei confronti dei quali viene disposta una misura amministrativa di cui all’articolo 79a LIVA l’autorizzazione viene revocata con effetto a partire dal giorno successivo all’emanazione della disposizione.

Sezione 1

Abrogata

Articolo 121a

Abrogato

Art. 123

1 Se viene prescritta la procedura elettronica, le richieste e le notifiche all’AFC devono essere trasmesse per via elettronica tramite portale.

2 La procedura elettronica viene prescritta per:

a. la richiesta di autorizzazione all’imposizione di gruppo e delle notifiche connesse (art. 13 LIVA);

b. la richiesta di applicazione del rendiconto annuale e la richiesta per porvi fine (art. 35a LIVA);

c. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote saldo e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 1–4 LIVA);

d. la richiesta di adesione al metodo delle aliquote forfetarie e la richiesta di passaggio dal metodo delle aliquote forfetarie al metodo di rendiconto effettivo e viceversa (art. 37 cpv. 4 LIVA);

e. l’annuncio di inizio dell’assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA);

f. la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA);

g. le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA);